Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26101 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 21/06/2016, dep.19/12/2016),  n. 26101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19017/2013 proposto da:

C.C., (OMISSIS), domiciliato ex legepu in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato C.C. difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CU.PA., (OMISSIS), CU.VI. (OMISSIS), P.C.,

P.M., PA.MO., P.G.;

– intimati –

nonchè da:

CU.VI. (OMISSIS), CU.PA. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio 4

dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato

MODESTO FRANCESCO LAFASCIANO giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.C. (OMISSIS), P.C., P.M.,

PA.MO., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1359/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’avv. C.C., nonchè Cu.Pa. e Vi. proponevano distinte opposizioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c., avverso il progetto di distribuzione del ricavato dell’espropriazione immobiliare condotta ai danni di P.L. e S.G., perchè non erano stati riconosciuti i privilegi vantati, dal primo, per compensi professionali e, dai secondi, per spese affrontate nell’interesse dei creditori, riguardo ad un sequestro conservativo convertito in pignoramento.

1.1.- Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2537/2003, rigettava entrambe le opposizioni.

1.2.- La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 219/2005, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio, rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

L’avv. C. riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Bari, notificando l’atto di riassunzione, tra gli altri, anche agli eredi del debitore esecutato, P.L..

1.3.- Il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale n. 910/2008, con la quale erano accolte entrambe le opposizioni.

2.- Contro la sentenza proponeva appello l’avv. C., dolendosi del riconoscimento del privilegio in favore dei Cu..

Questi ultimi, a loro volta, proponevano appello incidentale per chiedere il rigetto della pretesa al privilegio da parte dell’avv. C..

2.1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 18 dicembre 2012, la Corte d’appello di Bari ha rigettato entrambi i gravami, compensando tra le parti le spese del grado.

3.- Contro questa sentenza l’avv. C.C. propone ricorso per cassazione basato su due motivi, illustrati da memoria.

Cu.Pa. e Cu.Vi. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su due motivi.

Gli altri intimati, S.G. e P.M., P.C. e P.V.M. (quali eredi di P.L.), già contumaci nel grado di merito, non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va dato atto che il ricorso principale, pur essendo stato spedito da parte dell’ufficiale giudiziario per le notificazioni a mezzo posta in data 17 luglio 2013, risulta consegnato dalla parte ricorrente in data 15 luglio 2013. Poichè per il notificante rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e poichè la sentenza impugnata è stata notificata il 17 maggio 2013, il ricorso è stato tempestivamente proposto.

1.1.- Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di estinzione del procedimento di opposizione per “mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 353 c.p.c. del giudizio stesso nei confronti degli eredi di P.L. – debitore a seguito della dichiarata nullità della sentenza n. 2537/03 del Tribunale di Bari”. I resistenti sostengono che l’atto di riassunzione era stato notificato agli eredi personalmente presso un indirizzo nel quale nessuno dei predetti avrebbe avuto la residenza anagrafica all’epoca di quella notificazione.

Trattasi di eccezione inammissibile. La norma applicabile è infatti quella dell’art. 307 c.p.c., u.c., nel testo vigente prima della modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 15, lett. c). Poichè, ai sensi dell’art. 58, comma 1, di questa legge la nuova disposizione (che consente il rilievo officioso dell’estinzione) si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, essa non è applicabile al presente. L’eccezione di estinzione, dopo la riassunzione del 10 maggio 2005, avrebbe dovuto essere formulata dalla parte interessata già con la prima difesa utile dinanzi al giudice di primo grado. Non risulta che ivi sia stata proposta, nè che sia stato formulato apposito motivo di appello (anche incidentale) per far constare l’avvenuta estinzione del processo, non dichiarata dal giudice di primo grado.

Nè può essere più rilevato in Corte di Cassazione il difetto di integrazione del contraddittorio in primo grado: questo non risulta essere stato addotto come motivo di appello e non è stato rilevato d’ufficio dal giudice d’appello (che, decidendo nel merito, ne ha implicitamente ritenuto la regolarità). Sulla questione dell’integrità del contraddittorio in primo grado si è perciò oramai formato il giudicato (cfr. Cass. n. 8141/04 e n. 8637/11).

La non impugnazione della dichiarazione di contumacia nel primo grado consentirebbe di ritenere valida la notificazione dell’atto di gravame nel medesimo luogo, come d’altronde ha ritenuto il giudice d’appello che, dopo la verifica delle notificazioni dell’atto di gravame, ha dichiarato la contumacia di tutti gli eredi P..

1.2.- Va comunque escluso il difetto di contraddittorio sia dinanzi al giudice d’appello che dinanzi a questa Corte – come eccepito dai resistenti sostenendo questi ultimi l’invalida notificazione dell’atto di appello e del ricorso da parte dell’avv. C. nei confronti di P.V.M. e di P.M. (due dei tre eredi del debitore esecutato, P.L.), presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica.

Gli atti risultano notificati a mezzo posta, con relazioni di notificazione dell’ufficiale giudiziario e compimento delle formalità da parte dell’agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, nei confronti di tutti i destinatari, ivi compresi i due eredi anzidetti. Date queste risultanze, sono prive di significato le diverse risultanze anagrafiche – su cui tanto insistono i resistenti-, considerato che “nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l’agente postale l’esegua nelle forme indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, per non avere rinvenuto nell’indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione” (Cass. n. 11077/02) e che “tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita” (Cass. n. 24852/06).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il ricorrente principale ha dato conto, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., del fatto che la presunzione di residenza effettiva di cui sopra trova riscontro nel verbale dei Carabinieri, da cui risulta che il de cuius si era trasferito con tutta la famiglia all’indirizzo di Via (OMISSIS) (presso il quale sono state effettuate le notificazioni) e nella circostanza, dichiarata dai resistenti, che ivi per un periodo aveva trasferito anche la residenza anagrafica P.M..

A prescindere quindi dal fatto che, quanto all’atto d’appello, l’accertamento della residenza effettiva da parte del giudice di secondo grado non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 24852/06 appena cit.), il Collegio ritiene validamente eseguita anche la notificazione del ricorso per cassazione, indipendentemente dall’esistenza di risultanze anagrafiche difformi (cfr., oltre alla giurisprudenza citata, Cass. n. 5076/99, n. 6101/06 ed altre).

1.3.- I resistenti, sotto la rubrica di “eccezioni preliminari”, formulano, infine, la seguente censura: “inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed in particolare omessa indagine interpretativa sulla domanda di opposizione avanzata dall’Avv. C.C. ed omessa motivazione in esito all’indagine”.

Trattasi di censura che – riguardando questione non rilevabile d’ufficio – può essere apprezzata soltanto come motivo di ricorso incidentale – ed in effetti è stata proposta anche come tale (cfr. pag. 6 del controricorso e ricorso incidentale).

Essa, che va esaminata in via pregiudiziale rispetto ai motivi del ricorso principale, è destituita di fondamento quanto al denunciato vizio di omessa motivazione ed inammissibile quanto al resto.

La denuncia di violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., è inammissibile alla stregua del principio di diritto per il quale “nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (Cass. n. 7932/12).

Nel caso di specie, si verte in tema di interpretazione della domanda, per come è dato evincersi anche dalla seconda parte della doglianza dei ricorrenti incidentali sopra testualmente riportata.

La sentenza contiene la motivazione (su identica questione di inammissibilità dell’appello principale posta dagli appellanti incidentali). Essa dà conto dell’indagine interpretativa della domanda presentata dall’avv. C.C., esplicitamente richiamando il verbale dell’udienza del 25 settembre 2001 (indicato per mero errore materiale come “1991” – vale a dire proprio il verbale che i ricorrenti incidentali riconoscono come decisivo) e la reputa non limitata alla richiesta del riconoscimento del proprio privilegio per compensi professionali, ma estesa “a contrastare il riconoscimento del privilegio rivendicato dai suoi odierni contraddittori”. Trattasi di motivazione non censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, che è quello introdotto con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (atteso che la sentenza è stata pubblicata il 18 dicembre 2012), che consente di censurare soltanto la motivazione totalmente mancante, non anche quella insufficiente (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

In conclusione, il ricorso principale è ammissibile e le eccezioni e le censure dei resistenti – ricorrenti incidentali su esaminate vanno rigettate.

2.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2770 c.c..

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ai Cu. il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., per l’intero ammontare delle spese giudiziali, comprensivo sia delle spese sostenute dai predetti per ottenere ed eseguire il provvedimento di sequestro conservativo, sia delle spese sostenute per l’intero giudizio di merito, oltre che per la registrazione della sentenza e per l’intimazione dell’atto di precetto.

Il ricorrente sostiene che queste ultime non sarebbero spese sostenute per atti conservativi compiuti nell’interesse comune dei creditori, in quanto relative al riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del diritto di credito di pertinenza esclusiva dei Cu..

2.1.- Il motivo è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Non vi è dubbio che sia collocabile in via privilegiata ai sensi dell’art. 2770 c.c., il credito per le spese di giustizia sostenute dal creditore per ottenere ed eseguire un sequestro conservativo dei beni immobili del debitore, quando questo si sia convertito in pignoramento ed il pignoramento abbia determinato l’instaurazione del processo esecutivo immobiliare che sia stato utile a tutti i creditori (come accaduto nella specie, anche in ragione di quanto si dirà trattando del secondo motivo).

Questione controversa è, invece, la collocazione in privilegio del credito per spese di giustizia sostenute dal medesimo creditore per conseguire la sentenza di condanna che abbia consentito ai sequestranti di ottenere la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c..

La Corte d’appello di Bari ha dato risposta positiva al quesito ritenendo l’indispensabilità di questa sentenza ai fini della conversione e quindi dell’instaurazione del processo esecutivo. Sulla medesima argomentazione prospettata sotto vari profili (e con riguardo a tutta l’attività svolta nel corrispondente giudizio di merito, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni, concluso con sentenza del Tribunale di Bari n. 1026/93)- si fonda anche la difesa dei resistenti.

2.2.- Il collegio ritiene che debbano essere esclusi dal privilegio di cui all’art. 2770 c.c., comma 1, i crediti per le spese maturate a causa e nel corso di un ordinario giudizio di cognizione, anche quando la sentenza conclusiva consenta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ottenuto in corso di causa.

Questa Corte si è già espressa in tal senso in un precedente che aveva ad oggetto fattispecie analoga a quella in esame, affermando che “Il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto” (così Cass. n. 1837/01).

Il principio va qui ribadito, essendo del tutto coerente con l’orientamento per il quale l’art. 2770 c.c., comma 1, è norma di stretta interpretazione, di talchè possono essere riconosciute come privilegiate soltanto le spese di giustizia strettamente occorrenti per ottenere ed eseguire un atto conservativo della garanzia patrimoniale sui beni del debitore, dovendosi intendere per tale il sequestro conservativo idoneo a convertirsi in pignoramento (cfr. anche Cass. n. 2134/66 e n. 3461/68).

Queste spese di giustizia risultano sostenute nell’interesse comune dei creditori perchè si riferiscono ad un atto che anticipa il pignoramento nel quale il sequestro è idoneo a convertirsi, essendo questo l’atto effettivamente utile all’intero ceto creditorio; in sintesi, sono collocabili in privilegio soltanto le spese di giustizia strumentali all’espropriazione forzata immobiliare. Tali non sono le spese sostenute dal creditore per ottenere ragione in sede di merito, in quanto oggetto del giudizio di cognizione è il diritto di credito di pertinenza esclusiva dell’istante. La sentenza conclusiva contiene l’accertamento di questo diritto, mentre la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att. c.p.c., è un effetto che alla condanna esecutiva consegue ex lege.

Il primo motivo di ricorso va perciò accolto.

3.- Col secondo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4). Vizio di omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente censura la sentenza perchè, a suo dire, il giudice non avrebbe pronunciato sul motivo dell’appello dello stesso avv. C., col quale questi aveva lamentato che, riconoscendo il privilegio dei Cu., la sentenza di primo grado non aveva considerato la sussistenza di un precedente vincolo di indisponibilità gravante sul bene, relativo alla garanzia ipotecaria iscritta in favore della Banca Sanpaolo di Torino e risultante dall'”atto di pignoramento immobiliare” ad istanza dell’istituto di credito, prodotto in giudizio. La garanzia ipotecaria avrebbe reso non vantaggiosa per la massa dei creditori la trascrizione del sequestro conservativo (in data 29.5.91) posteriore all’iscrizione ipotecaria in favore della Banca (in data 1.7.82), con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 2770 c.c., per il credito vantato dai Cu..

3.1.- Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, pur non menzionando espressamente l’istituto di credito Banca Sanpaolo di Torino, ha dato atto dell’esistenza di altro pignoramento sui beni immobili dei debitori (vale a dire quello eseguito dal creditore ipotecario) ed ha reputato che, essendo stato questo dichiarato inefficace, soltanto la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ottenuto dai Cu. avesse consentito a questi ultimi ed a tutti gli altri creditori (compresi quelli “di un primo pignoramento divenuto inefficace”) di partecipare utilmente all’espropriazione.

Trattasi di motivazione che contiene, all’evidenza, una pronuncia implicita di rigetto del motivo di appello indicato dal ricorrente. Il giudice d’appello si è espresso in merito all’irrilevanza del pignoramento del creditore ipotecario perchè divenuto inefficace, così assorbendo la questione, indissolubilmente collegata, dell'(ir)rilevanza della garanzia ipotecaria ai fini del compimento dell’espropriazione immobiliare nell’interesse di tutti i creditori.

Il vizio di omessa pronuncia non sussiste (cfr., tra le tante, Cass. n. 19131/04, n. 5484/06, n. 17580/14 ed altre) ed il motivo va rigettato.

In conseguenza dell’accoglimento del primo e del rigetto del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti in cui ha riconosciuto in favore di Cu.Pa. e Cu.Vi. il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., anche per le spese sostenute per il giudizio di merito, fermo restando il privilegio per le spese sostenute per ottenere il sequestro conservativo, che, essendosi convertito in pignoramento, è atto conservativo fatto nell’interesse comune dei creditori.

RICORSO INCIDENTALE.

4.- Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 482 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con questo motivo i ricorrenti sostengono che sarebbe stato nullo l’atto di intervento dell’avv. C. nel processo esecutivo a conclusione del quale è stato approvato il progetto di distribuzione contestato, perchè compiuto prima del decorso del termine di dieci giorni previsto dall’art. 482 c.p.c..

4.1.- Il motivo, prima ancora che totalmente destituito di fondamento – poichè per intervenire nel processo esecutivo non è necessario nemmeno notificare previamente l’atto di precetto – è inammissibile perchè pone una questione – che presuppone accertamenti di fatto – mai fatta oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi di giudizio.

5.- Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2776 c.c., comma 2.

I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe stata la prova, da parte dell’avv. C., della preventiva esecuzione sui beni mobili del debitore P.L., necessaria per la collocazione in privilegio del suo credito per compensi professionali ai sensi dell’art. 2776 c.c., comma 2.

Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la violazione di questa norma, poichè la Corte d’appello si è uniformata al principio di diritto, che qui si ribadisce, secondo cui “Ai fini dell’art. 2776 c.c. – il quale dispone che 1 crediti indicati nell’art. 2752 (aventi privilegio generale sui mobili), nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari -, incombe al creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l’onere di provare di essere rimasto incapiente nell’esecuzione direttamente promossa e di non essere potuto intervenire nelle precedenti esecuzioni perchè il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era stato o sarebbe stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito anche se privilegiato” (così già Cass. n. 673/1968).

5.1.- Nel merito, la Corte d’appello ha confermato il giudizio del Tribunale secondo cui l’avv. C., creditore istante per la collocazione sussidiaria, ha fornito la prova della superfluità di un’eventuale azione esecutiva mobiliare per insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, dando atto dell’intervento nel processo esecutivo immobiliare di altri creditori “che avevano inutilmente escusso il patrimonio mobiliare dei debitori”.

Si tratta di un accertamento in punto di fatto, non censurabile – come vorrebbero i ricorrenti – per vizio di “omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. La censura così formulata è inammissibile perchè non tiene conto della sostituzione del testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., operata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134. A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012): quindi, come detto trattando del ricorso principale, si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 18 dicembre 2012.

La ricorrente avrebbe potuto denunziare soltanto l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, senza che rilevi la mancata od incompleta considerazione da parte del giudice di merito di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), come la prova documentale di cui è detto nel ricorso incidentale e sulla quale si è basato il giudice d’appello.

In conclusione, vanno rigettati il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale. Va invece accolto il primo motivo del ricorso principale con la cassazione della sentenza nei limiti sopra specificati.

Le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Bari perchè provveda a quantificare il credito dei Cu. per le spese giudiziali relative alla richiesta ed all’esecuzione del sequestro conservativo e per le spese necessarie alla sua conversione in pignoramento, da collocare in privilegio nel piano di riparto, con esclusione delle spese giudiziali sopportate per il giudizio di merito, secondo quanto sopra esposto.

Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso incidentale è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis. Nulla è dovuto, ai sensi di questa norma, da parte del ricorrente principale, atteso l’accoglimento parziale del ricorso principale.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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