Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26101 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15425-2017 R.G. proposto da:

N.N.B., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Giorgio SCISCA ed elettivamente

domiciliato in Roma, al viale del Vignola, n. 11, presso lo studio

legale dell’avv. GENNNARO LEONE;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore:

– intimata –

avverso la sentenza n. 1893/02/2016 della Commissione Tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di MESSINA, depositata il

12/05/2016;

udita la relazione della, causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una iscrizione ipotecaria effettuata D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 dalla riscossione Sicilia s.p.a. sulla base di sette cartelle di pagamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CtR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che le cartelle di pagamento non erano state impugnate nei termini, nè erano stati dedotti specifici motivi di impugnazione in ordine alla notifica delle stesse, che non era:Accorso il termine decennale di prescrizione dei crediti erariali, che la mancata indicazione degli immobili ipotecati nella comunicazione inviata al contribuente non determinava la nullità dell’iscrizione; che era inammissibile perchè tardiva l’eccezione proposta solo in grado di appello con riferimento alla soglia legale di iscrivibilità dell’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 76 e successive modificazioni;

-sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, incentrato sulla prescrizione dei crediti erariali, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. così come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016; sostiene il ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere decennale il termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate nella comunicazione di iscrizione ipotecaria;

– il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate;

— hanno sostenuto i giudici di appello che il credito tributario nella specie risultava da “sette cartelle esattoriali, non impugnare nei termini” e che, pertanto, doveva farsi applicazione del principio espresso da Cass., Sez. L., n. 25790 del 2009, secondo cui “se la definitività della sanzione non derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di 5 anni previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ar. 20;

– è ben evidente come il principio giurisprudenziale richiamato dalla CTR non è del tutto pertinente, essendo stato emesso con riferimento alla prescrizione delle sanzioni e non dei tributi, in relazione alla quale ipotesi opera invece il “principio di carattere generale” di recente espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (indicata dal ricorrente), “applicalbile” con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo) denominati di riscossione mediante ruolo”, “secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”; ne consegue che “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. n. 20425 del 2017; conf. Cass. n. 9906 del 2018);

– a tale principi() non si sono ispirati i giudici di appello che, pur in presenza di tributi di diversa natura ed in assenza di un titolo giudiziale definitivo (con conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c.), hanno ritenuto applicabile, genericamente, la prescrizione quinquennale, mentre invece tale termine andava individuato in quello ex lese previsto per ciascun tipo di tributo oggetto delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, al riguardo osservandosi che è la stessa CTR ad affermare che le somme richieste dall’amministrazione finanziaria erano imputabili a tributi di diversa natura, tra questi indicando espressamente i contributi INPS;

– da quanto detto consegue che il motivo, diversamente dalla proposta del relatore, va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio alla competente CTR che si atterrà all’enunciato principio;

– con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e del diritto al contraddittorio, per avere la CTR erroneamente escluso che nel caso di specie, in cui le cartelle di pagamento non erano mai state notificate, fosse necessario il previo invio al contribuente dell’intimazione ad adempiere di cui alla disposizione censurata;

– il motivo è inammissibile sotto un duplice ordine di ragioni: il primo, perchè in contrasto con l’affermazione – non censurata – della LIR secondo cui non erano stati dedotti dal ricorrente “specifici motivi di gravame attinenti l’omessa notifica di tali cartelle di pagamento”; il secondo, perchè è privo di autosufficienza in quanto il ricorrente trascura del tutto di indicare nel ricorso un qualche elemento da cui si possa evincere il decorso dell’anno dalla notifica di quelle cartelle; omissione che il ricorrente anche con riferimento a tale mezzo di impugnazione ha inammissibilmente tentato di sanare con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., ove ha riprodotto) – ormai tardivamente – il contenuto dell’iscrizione ipotecaria impugnata riportante le date di notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;

– a quanto detto deve aggiungersi che il motivo è palesemente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale citato dalla stessa CTR (Cass. n. 10234 del 2012), secondo cui l’intimazione ad adempiere di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 è riferita esclusivamente alla diversa ipotesi di espropriazione forzata, come peraltro confermata dall’introduzione all’art. 77 D.P.R. citato (ad opera del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lettera u-bis), convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011), di una specifica disposizione in materia di iscrizione ipotecaria, ovvero) il comma 2-bis, non retroattiva e, quindi, non è applicabile al caso di specie;

– il terzo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2809 e 2826 c.c. in relazione alla “omessa specificazione e/o indicazione dei beni oggetto d’ipoteca” nella “comunicazione inviata dal concessionario” successivamente all’iscrizione ipotecaria, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità del mezzo, conseguente alla mancata trascrizione nel ricorso del contenuto della predetta comunicazione, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, e all’evidenza infondato; invero, anche a non voler considerare che le disposizioni censurate fanno riferimento rispettivamente all’iscrizione ipotecaria e all’atto di concessione d’ipoteca, e quindi ad atti assolutamente diversi dalla comunicazione che l’agente della riscossione nel caso in esame ha inviato al contribuente dopo aver effettuato l’iscrizione ipotecaria (la cui regolarità non è contestata), deve osservarsi che nessuna disposizione legislativa commina la sanzione della nullità dell’iscrizione ipotecaria per il vizio dedotto con riferimento a quella comunicazione;

– conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, mentre gli altri due vanno rigettati; la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto comporta la rimessione della causa alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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