Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26101 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 15/10/2019), n.26101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18203-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

REPCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo

studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITO D’AMBRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5181/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE d MILANO, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, lamentando l’intervenuta decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo in relazione all’inapplicabilità del raddoppio dei termini previsto dal D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 37, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57;

che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che dagli atti risulta che l’Amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, la decadenza si sarebbe verificata il 31 dicembre 2009 mentre il processo verbale di constatazione, cui fa riferimento l’avviso di accertamento in questione, è del 14 luglio 2011, mentre non si trova traccia di denuncia presentata alla Procura della Repubblica, a cui si riferisce l’avviso di accertamento impugnato e conseguentemente la mancanza di iscrizione della notizia di reato impedisce il raddoppio dei termini per effettuare la notifica dell’avviso di accertamento;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e dopo l’udienza di discussione del 16 aprile 2019 ma prima della pubblicazione depositava memoria con la quale chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, nella versione vigente ratione temporis, della L. n. 74 del 2000, art. 2, e dell’art. 331 c.p.p. in quanto non sarebbe necessaria la denuncia o l’iscrizione della notizia di reato ma sarebbe sufficiente la mera sussistenza dell’obbligo di denuncia penale;

considerato che nelle more della pubblicazione della sentenza è pervenuta istanza di sospensione;

ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

Il Collegio, riconvocato all’udienza camerale del 26 settembre 2019 nella stessa composizione con l’eccezione del pres. Marcello Iacobellis – nelle more collocato a riposo – sostituito dal pres. Antonio Greco, dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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