Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26100 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2318/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Polini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 230/67/10, depositata il 29

novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 29 novembre 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto, nonchè dell’appello incidentale della Polini s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso di quest’ultima per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini i.v.a. per l’anno 2000 e recuperato l’imposta non versata;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato era stata contestata l’omessa regolarizzazione di acquisti di alcole, l’effettuazione di acquisti non fatturati, l’omessa fatturazione di cessione di beni, l’emissione di fatture indicanti una base imponibile inferiore a quella corretta e la detrazione dell’I.v.a. per un importo eccedente rispetto a quella detraibile;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva annullato l’atto limitatamente alle riprese concernenti questi ultimi due rilievi, confermandolo per il resto;

– ha, quindi, disatteso il gravame erariale, perchè la contribuente si sarebbe attenuta alle istruzioni dell’Amministrazione finanziaria e perchè non vi era stato alcun danno per l’erario, in quanto l’I.v.a. detratta dalla contribuente era stata regolarmente versata;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– la Polini s.r.l. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 5, comma 2, e art. 10, commi 1 e 2, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione, per aver la sentenza impugnata affermato il diritto della contribuente a detrarre l’I.v.a. in contestazione in ragione del fatto che ciò sarebbe stato riconosciuto da istruzioni fornite dall’Ufficio territorialmente competente;

– evidenzia, inoltre, che il giudice di appello non avrebbe illustrato il contenuto di tali istruzioni nè ne avrebbe indicato la rilevanza ai fin’ del recupero in oggetto;

– il motivo è fondato;

– le circolari ministeriali in materia tributaria e le altre istruzioni impartite dagli Uffici non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicchè, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2 (cfr., Cass., ord., 11 luglio 2019, n. 18618; Cass., ord., 9 gennaio 2019, n. 370);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, artt. 18 e 19, e art. 17, Direttiva 1977/388/CEE, per aver la Commissione regionale ritenuto sussistente il diritto alla detrazione dell’I.v.a., benchè relativa ad imposta indebitamente versata;

– il motivo è fondato;

– occorre rilevare, per una migliore comprensione della vicenda, che la contribuente ha acquistato prodotti alcolici in sospensione di imposta, che depositava provvisoriamente presso la CDA s.r.l., e che tale società, all’atto dell’estrazione ordinata dalla contribuente medesima, ha anticipato l’accisa dovuta, provvedendo, poi, a richiederla a quest’ultima e ad emettere la relativa fattura, comprensiva dell’I.v.a.;

– la contribuente ha, poi, emesso fattura relativamente alle operazioni di cessione dei prodotti estratti dal depositario, applicando l’I.v.a. sul prezzo, calcolato al netto dell’accisa;

– quindi, ha esercitato la detrazione sull’I.v.a. di rivalsa versata al depositario;

– orbene, deve osservarsi che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ed in conformità con l’art. 17, Dir. n. 77/388/CEE, nonchè con gli artt. 167 e 63 della successiva Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto di beni o per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa richiede che le relative operazioni siano effettivamente assoggettabili all’I.v.a., sicchè, ove tali operazioni siano state erroneamente assoggettate all’imposta, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente o del prestatore, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione i.v.a., con la conseguenza che l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione i.v.a. presentata dal cessionario (cfr. Corte Giust., 30 dicembre 1989, Genius Holding; tra la giurisprudenza nazionale, cfr. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2009, n. 10136; successivamente, Cass. 15 maggio 2015, n. 9946; Cass. 30 luglio 2014, n. 17299);

– l’esercizio del diritto a detrazione dell’i.v.a., dunque, è limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso anche all’I.v.a. erroneamente addebitata e versata alle autorità tributarie (cfr., altresì, Corte Giust., 14 giugno 2017, Compass Contract Services Ltd; Corte Giust. 26 aprile 2017, Farkas);

– ciò posto, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, n. 3, stabilisce – in coerenza con la disciplina comunitaria (art. 11, lett. A, par. 3, lett. c), dir. 77/388/CEE – che non concorrono a formare la base imponibile dell’i.v.a. “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni, fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate”;

– la disposizione trova la sua giustificazione nel fatto che la corresponsione di tali somme costituisce una semplice partita di giro, in ragione della diretta produzione degli effetti dell’atto nella sfera giuridica del soggetto il cui nome sia dichiarato nella conclusione dell’atto medesimo per effetto della spendita del nome, e che, come tale, non ha natura di corrispettivo per la prestazione del servizio (cfr. Cass. 17 giugno 2011, n. 13324);

– da ciò consegue che le prestazioni di servizi rese dai mandatari con rappresentanza costituiscono anticipazioni, il cui rimborso, se regolarmente documentate, non concorre a formare la base imponibile del corrispettivo dovuto per i servizi svolti dal prestatore (cfr., per una vicenda analoga che ha interessato la medesima contribuente, Cass. 3 ottobre 2018, n. 24015);

– invece, le prestazioni di servizi rese da mandatari senza rappresentanza sono considerate autonomi presupposti per l’applicazione del tributo anche nei rapporti tra mandante e mandatario, per cui le somme dovute a titolo di rimborso delle “anticipazioni” fatte da un mandatario senza rappresentanza nell’interesse della controparte, ma in nome proprio, concorrono a formare la base imponibile (cfr. Cass. 17 luglio 2019, n. 19158; Cass. 18 dicembre 2013, n. 28285; Cass. 23 ottobre 2013, n. 23999);

– ciò posto, la Commissione regionale, nel ritenere che il diritto alla detrazione dell’i.v.a. di rivalsa assolta dalla contribuente sussistesse per il solo fatto del versamento della stessa al prestatore di servizi, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, omettendo di accertare se l’imposta fosse dovuta o meno in considerazione dell’operazione cui la stessa afferiva;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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