Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26100 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Emi Holding s.p.a., già Larivera s.p.a., in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, alla via S. Giovanni in

Laterano 210, presso lo studio dell’avv. PAGANELLI Carmelina, rapp.to

e difeso dall’avv. Labbate Stefano;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Molise n. 64/2008/02 depositata il 3/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da La Rivera s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 121/3/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale veniva rettificala la dichiarazione dei redditi presentata dalla società – esercente attività di trasporto pubblico locale – recuperando a tassazione ai fini Irap per il 2001, gli importi percepiti dalla Regione Molise a titolo di contributi. La CTR riteneva che il D.L. n. 833 del 1986, art. 3 – secondo il quale gli importi versati dalle regioni per il ripianamelo delle perdite di gestione non costituiscono componenti positivi di reddito e dunque non vanno compresi tra i ricavi- costituisse norma speciale per il settore dell’autotrasporto pubblico rispetto alla sopravvenuta disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società, il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. 1 presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 e art. 11 bis e degli artt. 11 e 12 preleggi del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che i contributi erogati dalla Regione a copertura delle perdite di esercizio non costituissero elementi positivi di reddito e non rientrassero nella base imponibile.

La censura è fondata alla luce della decisione di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 21749 del 14/10/2009) secondo cui, in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR de Molise anche per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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