Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2610 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26757-2015 proposto da:

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO

16/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDACCI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EL GAS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1895/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’inammissibilità o

infondatezza del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLELUORI per delega

dell’Avvocato BALDACCI che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La El Gas srl, società che commercializza all’ingrosso combustibili per riscaldamento ed offre il servizio di installazione di serbatoi di gas, assistenza tecnica e rifornimento, proponeva ricorso nei confronti della Ascit Servizi Ambientali spa (affidataria del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per conto del Comune di (OMISSIS)) avverso gli atti di accertamento TIA n. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) relativi agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, in accoglimento dell’eccezione di tardività rigettava il ricorso e la Commissione Regionale Tributaria della Toscana confermava l’impugnata sentenza; la Corte di Cassazione, sul ricorso del contribuente, cassava con rinvio.

3. La CTR, in sede di rinvio, dichiarava non dovuta la parte variabile della TIA relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, nè le sanzioni e gli interessi, ferma restando la debenza della parte fissa osservando: a) che risultava provato lo smaltimento da parte Elgas srl dei rifiuti speciali e pertanto il ricorrente era tenuto alla corresponsione dell’onere fisso e non quello variabile; e) che l’Iva era stata indebitamente applicata in ragione della natura tributaria TIA come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sent. 238/2009.

4.-. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Ascit Servizi Ambientali spa affidandosi a sette motivi. Elgas srl non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo lamenta la ricorrente l’erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto con gli atti, accertamento di cui si discute emergeva che Ascit non aveva applicato la quota variabile alle aree che potevano godere dell’esonero vale a dire alle superfici dei locali della contribuente adibiti ad officina e laboratorio.

1.1 Con la seconda censura viene dedotto “error in iudicando” per ritenuto erroneo assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente in violazione dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 627/2012, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 31 marzo 1999, e D.P.C.M. 24 dicembre 2002, sul contenuto del Modello Unico di Denuncia e delle prescrizioni dei Regolamenti del Comune di Capannori in vigore tempo per tempo con riferimento ai distinti periodi di accertamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la sentenza avrebbe fondato l’esenzione totali delle superfici sulla scorta della ritenuta emissione e smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili attestati dal MUD mai prodotti.

1.2 Con il terzo motivo viene denunciata radicale assenza della motivazione dal momento che pur avendo Ascit spa dedotto che nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stata depositata in primo e in secondo grado la CTR ha ritenuto provata la natura di rifiuti non assimilati dalla documentazione esaminata ed in particolare dai MUD.

1.3 Con il quarto motivo si duole il ricorrente dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – costituito dalla presenza o meno in atti della documentazione necessaria a dare diritto all’esonero della quota variabile – che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.

1.4 Con il quinto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla condanna alle spese di lite integralmente poste a carico di Ascot nonostante la non integrale soccombenza.

1.5 Con il sesto motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla pronuncia su esenzione non richiesta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.6 Con il settimo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, 5.1999, art. 6, comma 13, e D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, con riferimento al mancato assoggettamento ad Iva della TIA in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il primo motivo è infondato in quanto la CTR ha accertato la produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed ha statuito la non debenza della parte variabile della TIA a tutte le superfici che quel tipo di rifiuti hanno prodotto senza affermare che tali aree fossero circoscritte ai locali officina e laboratorio – individuate dagli avvisi come locali tecnici- le uniche esentate dalla quota variabile.

3 Il secondo, terzo e quarto motivo vanno trattati congiuntamente in quanto hanno come presupposto la mancata produzione dei MUD sulla cui acquisizione in giudizio si fonda la motivazione della ritenuta esenzione della quota variabile della tariffa per aver la contribuente prodotto e smaltito rifiuti speciali non assimilati.

3.1 Essi sono fondati con assorbimento del quinto motivo.

3.2. Nella presente controversia, relativa alla TIA richiesta per l’annualità 2001, 2002 e 2013, trovano applicazione “ratione temporis” le disposizioni in materia di TIA1. In particolare il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibito e nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali. La disciplina, regolamentata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per la TARSU, che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati, rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari l’esclusione dalla tassa della sola parte della, superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali. I locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati sono quindi esenti dal pagamento dell’imposta. In tema di ripartizione dell’onere probatorio spetta al contribuente fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377). La TARSU (ma la disciplina vale anche per la TIA) è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre la regola stabilita dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui per struttura e destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati non opera in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (cfr. da ultimo Cass. 11135/2019). Tale, principio rileva anche in materia di TIA, non solo perchè codesta rappresenta – come ormai definitivamente chiarito – una mera variante, della TARSU, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. Cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49.

Il quale ha invero previsto (al comma 3), che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come, determinata dagli enti locali, di Un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” (comma 14).

3.3 Ciò premesso va rilevato come la motivazione della sentenza nel suo nucleo fondamentale (affermazione del carattere non assimilabile dei rifiuti speciali) si fonda sull’assolvimento dell’onere da pare del contribuente attraverso la produzione di documenti (dichiarazioni “MUD”) che dall’esame del fascicolo di causa non risultano versati in atti come contestato dal ricorrente nei propri scritti difensivi.

4. Il sesto motivò è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il concessionario nè ha prodotto il ricorso l’appello – l’atto di riassunzione nè ha riportato nel ricorso i passi di tali atti in modo da consentire a questa Corte la verifica dell’asserito errore della ctr. La censura è in ogni caso infondata in quanto dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso per cassazione emerge che El Gas, abbia nel ricorso introduttivo sostenuto l’illegittimità degli avvisi di accertamento per aver provveduto allo smaltimento in proprio di rifiuti prodotti e dedotto il proprio diritto al beneficio dell’esenzione ranche della parte fissa della TIA;

5. Il settimo motivo è infondato.

5.1 Come questa scorte con innumerevoli pronunce (cfr. tra le tante Cass. S.U. 14903/2010 e n. 25929/2011, Cass. 3293/7341 del 2012 8383/20134723/2015) ha avuto, modo di chiarire, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 (confermata dall’ordinanza n. 64/2010), che la TIA ha natura tributaria e, quindi, non è soggetta ad Iva dal momento che rl’Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.

La CTR non ritenedo applicabile l’Iva sulla tariffa non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto.

6 L’impugnata sentenza va quindi cassata; la causa non necessitando di accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accogliento parziale del ricorso dichiarando non dovuta l’Iva.

7 Avuto riguardo al complessivo esito del processo che ha visto il parziale accoglimento dell’originario ricorso, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto e rigettati il primo, sesto e settimo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento parziale dell’originario ricorso dichiara non dovuta l’Iva sull’imposta applicata;

– Compensa tra le parti le spese del complessivo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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