Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2610 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2610 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 11394-2010 proposto da:
IMONT S.R.L. 01894361003 (già IMONT 2 S.R.L.) in
persona dell’Amministratore Unico Sig. BERNARDINO
MONTEBOVI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 133, presso lo studio dell’avvocato
MELLACCA MARCO, che la rappresenta e difende giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

2219

contro

S.G.C. GESTIONE CREDITI S.R.L. 08880050151;
– intimata –

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Data pubblicazione: 05/02/2014

Nonché da:
S.G.C. SOCIETA’ GESTIONE CREDITI S.R.L. 08880050151
in persona del procuratore Dott. GIANGASPARE LUCA DI
PIETRO, nella sua qualità di procuratrice e servicer
della ARES FINANCE S.R.L. elettivamente domiciliata

dell’avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BARBIERI MAURIZIO giusta delega
in atti;
– ricorrente incidentale contro

IMONT S.R.L. 01894361003 (già IMONT 2 S.R.L.) in
persona dell’Amministratore Unico Sig. BERNARDINO
MONTEBOVI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 133, presso lo studio dell’avvocato
MELLACCA MARCO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 755/2009 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositata il 12/06/2009, R.G.N. 1638/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI per delega
orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

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in ROMA, VIA MONTE SANT010/A, presso lo studio

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento

del ricorso incidentale;

3

R.G.N. 11394/10
Udienza del 26 novembre
2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La “Società Gestione Crediti” s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “SGC”) si
rese cessionaria d’un credito cedutole da una banca, avente ad oggetto la
restituzione d’una somma data a mutuo.
Nel 2006 la società cessionaria iniziò quindi l’esecuzione nei confronti del

Nel 2007 la società Imont propose opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c., allegando che le obbligazioni scaturenti dal mutuo erano state
adempiute, e che comunque l’ipoteca iscritta a garanzia del debito era
estinta per mancata rinnovazione. La società opponente chiese altresì la
condanna della SGC al risarcimento del danno per c.d. responsabilità
aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c..

2. Con sentenza 12.6.20096 n. 755 il Tribunale di Ancona:
(a) ritenne non esservi prova che l’esecutata avesse adempiuto la propria
obbligazione;
(b) nondimeno, ritenuta estinta per decorso del ventennio l’ipoteca iscritta
garanzia del debito, dichiarò la nullità del precetto e del pignoramento;
(c) rigettò, per difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento ex art.
96 c.p.c..

3. Questa sentenza viene ora impugnata con ricorso principale dalla Imont,
e con ricorso incidentale dalla SGC, ciascuna sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso la Imont lamenta la violazione di legge (art.
360, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 96 c.p.c.. Deduce che
erroneamente il tribunale avrebbe rigettato per difetto di prova la domanda
di risarcimento del danno da esecuzione iniziata con mala fede o colpa
grave, giacché tale danno potrebbe essere liquidato dal giudice anche
d’ufficio.

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debitore, la società Imont s.r.I..

R.G.N. 11394/10
Udienza del 26 novembre
2010

1.2. Col secondo motivo la Imont lamenta la violazione di lege (art. 360, n.
3, c.p.c.) con riferimento all’art. 91 c.p.c.. Deduce che erroneamente il
Tribunale avrebbe compensato le spese di lite, poiché non vi sarebbe stata
soccombenza reciproca.

2.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la SGC lamenta la violazione di
legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 474 c.p.c., 2847,
2848 e 2878 c.c..
Espone che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare nullo il pignoramento a
causa della perenzione dell’ipoteca, posto che l’estinzione dell’ipoteca non
produce q uel I ‘effetto .

2.2. Col secondo motivo di ricorso la SGC lamenta la violazione di legge (art.
360, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 213 c.p.c., 2697, 2847 e 2878
c.c..
Espone che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinta l’ipoteca per
mancata rinnovazione nel termine ventennale: sia perché era onere
dell’esecutato dimostrare che l’ipoteca non fosse stata rinnovata; sia perché
il giudice, nel dubbio, avrebbe potuto comunque chiedere informazioni al
riguardo, ex 213 c.p.c., alla conservatoria dei registri immobiliari.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale.
3.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c., il
primo motivo del ricorso incidentale: l’accoglimento di esso, infatti,
caducando la statuizione di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione,
renderebbe superfluo l’esame degli altri motivi tanto del ricorso principale,
quanto di quello incidentale.

3.2. Secondo il Tribunale di Ancona, l’inefficacia sopravvenuta dell’ipoteca,
per decorso del termine ventennale di cui all’art. 2847 c.c., travolgerebbe
l’efficacia del precetto e del pignoramento notificati dal creditore ipotecario
al debitore, che sia anche proprietario del bene ipotecato.

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e

2. I motivi del ricorso incidentale.

R.G.N. 11394/10
Udienza del 26 novembre
2010

E’ una tesi priva del benché minimo fondamento, che confonde i concetti di
credito, titolo esecutivo e causa di prelazione.
Il credito, che è l’oggetto dell’obbligazione, è tutelato dall’ordinamento in
vario modo: accordando al creditore la facoltà di ottenerne in giudizio
l’accertamento (art. 24 cost.); accordando al creditore il diritto di soddisfarsi

al creditore la facoltà di essere preferito agli altri creditori dell’obbligato, se
titolare di una causa legittima di prelazione (art. 2808 c.c.).
Diritto di azione, diritto di esecuzione e diritto di prelazione hanno
ovviamente scopi e strutture diverse, e sono indipendenti l’uno dall’altro.
Così, ad esempio, il creditore può agire in executivis senza passare per
l’accertamento giudiziale del credito, se dispone d’un titolo esecutivo
stragiudiziale; d’altro canto, per agire esecutivamente sui beni del debitore
non è necessario munirsi d’un titolo ipotecario, né il creditore ipotecario è
per ciò solo legittimato ad agire esecutivamente, se non dispone d’un titolo
esecutivo.

3.3. Anche quando il credito abbia dato vita ad un titolo esecutivo, e questo
– come accaduto nel caso di specie – costituisca nello stesso tempo il c.d.
“titolo ipotecario” (cioè l’atto da cui nasce il diritto alla costituzione della
garanzia ipotecaria), nondimeno titolo esecutivo e titolo ipotecario restano
concettualmente distinti, nel senso che le vicende modificative od estintive
dell’uno non sempre si ripercuotono sull’altro.
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra efficacia dell’ipoteca e
processo di esecuzione iniziato nei confronti di debitore che sia anche
proprietario del bene ipotecato, questa Corte ha già in passato più volte
affermato che il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca, di cui all’art.
2847 c.c., disciplina soltanto gli effetti dell’opponibilità

erga omnes

dell’ipoteca, ma non riguarda né il diritto di credito in sé, né la garanzia
ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario, né il diritto
all’iscrizione ipotecaria, in sé, quale elemento costitutivo dell’ipoteca (da
ultimo, ma ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7498 del 14/05/2012).

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sui beni del debitore in caso di inadempimento (art. 2909 c.c.); accordando

R.G.N. 11394/10
Udienza del 26 novembre
2010

L’estinzione dell’efficacia dell’ipoteca ex art. 2847 c.c. pertanto non priva il
creditore del proprio diritto di credito; non lo priva della possibilità di
avvalersi in futuro del diritto di prelazione; e non lo priva del diritto ad
iscrivere l’ipoteca (art. 2848, comma 1, c.c.). Unica conseguenza della
nuova iscrizione sarà la postergazione dell’ipoteca alle altre ipoteche iscritte
così come la sua inopponibilità ai terzi che abbiano

trascritto il proprio titolo prima della reiscrizione dell’ipoteca perenta (art.
2848, comma 2, c.c.).
Dall’indipendenza ed autonomia tra ipoteca in quanto tale e titolo ipotecario
discende che le vicende della prima non toccano il secondo: e se il titolo
ipotecario costituisce altresì titolo esecutivo, l’inefficacia sopravvenuta
dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2847 c.c. non ne travolge gli effetti, ma ha
l’unico effetto di privare il creditore procedente del proprio titolo di
prelazione, e relegarlo al rango di normale chirografario.

3.4. La sentenza impugnata, dichiarando la nullità sia del precetto che del
pignoramento per effetto della ritenuta sopravvenuta inefficacia dell’ipoteca
per decorso del termine ventennale ex art. 2847 c.c., non si è attenuta a
questi precetti, e va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione del
Tribunale di Ancona, il quale deciderà l’opposizione proposta dalla Imont
attenendosi al seguente principio di diritto:
L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi
dell’art. 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato
dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario
del bene ipotecato, non comporta la nullità né del precetto, né del
pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della
legittima causa di prefazione.

3.5. L’accoglimento del motivo sopra esaminato rende superfluo l’esame
degli altri motivi tanto del ricorso principale che di quello incidentale.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

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medio tempore,

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Udienza del 26 novembre
2010

P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 383, comma primo, c.p.c.:
– ) riunisce i ricorsi;
– ) accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri
motivi del ricorso principale e di quello incidentale;

Tribunale

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