Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 261 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 261 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 10320/12 proposto da:

Rosella STEFANI (c.f.: STF RLL 53A60 L882N)

rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Mori ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dello stesso, sito in Roma, via Buccari n.3 , giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente –

contro
– s.p.a. FINANPI ( c.f.:
– intimata –

nonché nei confronti di
– s.p.a. DI.COS. ( c.f.:
In persona del suo amministratore unico e legale rappresentante

pro tempore sig.ra

Gabriella Di Giacomo; rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Albanese e presso lo
studio del medesimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Digione n.1, giusta
procura generale alle liti del 16 maggio 2001 autenticata dal notaio Ungari Tras atti
-Controricorrenti-

9281

Data pubblicazione: 09/01/2014

ed altresì di
– s.p.a. CUCCHIELLA ( c.f.:

);

– Condominio dello stabile sito in Guidonia, via Delle Ginestre nn 34/36

Parli intimate-

marzo 2011; non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“1 — Rosella Stefani citò innanzi al Tribunale di Roma la spa Di.Cos; la srl Finanpi ; la spa
Cucchiella ed il Condominio di via Delle Ginestre nn 34/36 in Guidonia Montecelio,
località Colle Fiorito, chiedendo che dette parti, ciascuna per la sua posizione di
obbligata, fossero condannate a rimuovere una rampa di accesso ai garages del confinante
Condominio, edificata dalla spa Cucchiella — su commissione della srl Finanpi – su
porzione di terreno che assumeva esserle stata venduta dalla spa Di.Cos.; in subordine
instò per il risarcimento del danno per equivalente e comunque per l’esecuzione di opere
che fossero idonee a eliminare i pericoli derivanti dalla costruzione della rampa a confine.

2 — L’adito giudice accolse solo la domanda di costruzione delle opere , condannando le
società convenute in solido all’edificazione di un muro di sostegno in cemento armato
alla base della scarpata confinaria, previa costituzione di un’area di smaltimento delle
acque meteoriche; previde inoltre che, in caso di mancata esecuzione spontanea da parte
delle obbligate, la Stefani potesse far eseguire le opere in questione, addebitandone il
costo alle dette società convenute; condannò le predette convenute al pagamento di metà
delle spese di lite ; respinse le domande riconvenzionali del Condominio e compensò per
intero le spese tra lo stesso e le altre parti.

avverso la sentenza n. 866/11 della Corte di Appello di Roma, depositata il 2

3 — La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 866/2011, accolse il gravame
principale della spa Di.Cos. e quello incidentale della spa Cucchiella, e in riforma della
gravata decisione, dichiarò che tali società — nonché il Condominio- non erano tenuti
all’esecuzione delle opere e che la Stefani non potesse sostituirsi in caso di inerzia nel

della srl Finanpi committente dei lavori di costruzione della rampa, rientrando la relativa
esecuzione nella competenza specifica del giudice dell’esecuzione; condannò la Stefani al
rimborso delle spese processuali in favore di tutte e tre le società e del Condominio.

4 — All’esito di un ricorso ex art. 287 cpc proposto dalla Stefani, la citata decisione venne
emendata di tre errori materiali, consistiti: nell’errata trascrizione del nome della
medesima -indicata come Rossella e non come Rosella-; nella divergenza letterale tra il
dispositivo — che, mancando l’avverbio di negazione “non” alla relativa proposizione,
consentiva l’esecuzione in danno della Finanpi da parte della Stefani – con la motivazione,
che invece conduceva all’esito opposto; nella distrazione in favore del difensore della
“spa Finanpi” mentre la distrazione era in favore del difensore della spa Cucchiella.

5 — La Corte territoriale non ritenne invece che rientrasse nel concetto di errore materiale
la eliminazione della condanna alle spese in favore della Finanpi

6 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Stefani, sulla base di tre
motivi; si è costituita la sola spa Di.Cos con controricorso, al solo fine di sottolineare la
scindibilità — e definitività- del rapporto con la Stefani; le altre parti non hanno svolto
difese.

RILEVA IN DIRITTO
I – I tre mezzi posti a base del ricorso trattano diversi aspetti dell’unica censura,
rappresentata dal fatto che la Corte territoriale avrebbe posto le spese di lite —
relativamente al rapporto Stefani / srl Finanpi- a carico della prima, pur essendo evidente
la soccombenza.
II E’ convincimento del relatore che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la

facere oggetto del comando giudiziale, che,per l’effetto, veniva confermato solo a carico

Corte territoriale ha violato il principio cardine in materia di ripartizione delle spese di
lite, rappresentato dal divieto di pone a carico della parte risultante interamente vittoriosa
e così si poneva la Stefani nei confronti della unica soccombente Finanpi — indicata come
spa nella intestazione e come srl nel dispositivo- che, oltretutto, era rimasta assente nel

III — Sono assorbite le critiche alla valutazione della Corte territoriale nel non far
rientrare la res controversa nel concetto di errore materiale, pur non dovendosi omettere di
considerare che la pur esistente giurisprudenza di legittimità — civile- che consente
l’esperibilità della procedura di correzione in relazione alla pronunzia sulle spese di lite, la
limita alla ipotesi di omessa considerazione dell’istanza del difensore distrattario ( Cass.
Sez. Un n. 16037/2010; cui adde : Cass.Sez. III n. 293/2011), mentre nella fattispecie si è
assistito ad un’erronea valutazione della situazione processuale, non emendabile in sede di
procedimento ex art. 289 cpc
III — Si formula pertanto proposta di definizione del ricorso in termini di manifesta
fondatezza”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.
I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la
memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattendere il
contenuto dell’indicata relazione.
H — Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Roma per nuova determinazione del carico delle spese di lite, anche del presente
procedimento di legittimità, riguardo al quale va rilevato che il controricorso della società
Di.Cos. non è stato ritualmente proposto in quanto il procuratore di detta parte ha agito
privo dijuspostu/andi , traendo i suoi poteri rappresentativi da una procura generale alle liti
ben anteriore (2001) alla definizione della sentenza impugnata in sede di legittimità e
quindi in violazione del principio della specialità della procura per il ricorso ( ed il
controricorso), in sede di legittimità

/

1-oltx.telutAl —rA2-

giudizio innanzi alla Corte del merito

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione relativamente al motivo accolto e rinvia
alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle

Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

spese del presente giudizio di legittimità.

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