Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 261 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 07/01/2011), n.261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., (OMISSIS), A.R.,

(OMISSIS), A.C., (OMISSIS), A.

S., (OMISSIS), AG.RI.GI.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL DI

LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGUGLIA ETTORE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), societa’ incorporante La

Previdente Ass.ni S.p.A., in persona del procuratore speciale, Dott.

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato FAMIGLIETTI GENNARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACONIA MAURIZIO, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.P., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 6/05/2005, depositata il

06/06/2005; R.G.N. 1248/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GIACONIA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G., C., S. e A.R. e A. R.G. assumevano che il (OMISSIS) M.D. a bordo della Mitsubishi Pajero di proprieta’ di B.P., aveva invaso la corsia opposta, investendo il ciclomotore di proprieta’ di A.G., condotto dal figlio F..

In tale incidente A.F. riportava gravi lesioni a seguito delle quali decedeva il (OMISSIS).

Il processo penale nei confronti del M. si concludeva con sentenza di patteggiamento del 7.6.1995.

Cio’ premesso, gli Ag. e la R. convenivano in giudizio M.D., B.P. e la Previdente assicurazioni spa al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico.

Si costituiva la Previdente, asserendo che la responsabilita’ esclusiva del sinistro era da attribuire a A.F. che viaggiava a velocita’ sostenuta e, nell’affrontare la curva destrorsa, aveva invaso la corsia di pertinenza del M.. L’auto da questi condotta aveva urtato solo di striscio il ciclomotore ma il ragazzo, cadendo, aveva battuto il capo non protetto dal casco obbligatorio ed era deceduto a causa di tale circostanza. Per tale ragione chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza del 22.2.2000 il Tribunale di Termini Imerese attribuiva la responsabilita’ del sinistro nella misura del 40% al minore A.F. che viaggiava spostato verso il centro della carreggiata e non indossava il casco obbligatorio, ed in quella del 60% al M. che aveva parzialmente invaso la corsia di pertinenza del ciclomotore.

Il primo giudice non riconosceva il danno biologico iure proprio, non essendovi prova della lesione all’integrita’ psico – fisica degli attori, ne’ quello iure successionis in considerazione del decesso quasi immediato del congiunto; non riconosceva infine un danno patrimoniale difettando la prova che il minore avesse capacita’ di produrre un reddito del quale il nucleo familiare era stato privato.

Riconosceva invece il danno morale.

Avverso detta sentenza proponevano appello gli originari attori i quali lamentavano che al congiunto defunto fosse stata attribuita una responsabilita’ concorrente nella causazione del sinistro e nella misura del 40%: secondo i predetti infatti non era stato affatto dimostrato che il minore non indossasse il casco, e comunque difettava la prova che qualora avesse fatto uso di quest’ultimo, non avrebbe riportato le lesioni che ne avevano causato la morte. In secondo luogo, lamentavano il mancato riconoscimento del danno biologico e del danno morale della vittima che era sopravvissuta, sebbene per poco tempo.

Ancora, lamentavano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro subito dai genitori, ossia quello costituito dall’aspettativa delusa dei predetti di poter fare affidamento su sovvenzioni, o comunque su vantaggi di contenuto patrimoniale che sarebbero potuti loro derivare dalla presenza del figlio. La prova testimoniate aveva dimostrato l’esistenza di uno stretto vincolo di collaborazione nel nucleo familiare ed il futuro lavorativo di A.F. nell’impresa del padre. Si lamentava ancora: il mancato riconoscimento del danno biologico subito da Ag.Ri.

G. caduta in uno stato ansioso a seguito della morte del figlio e costretta ad un trattamento farmacologico; la misura del danno morale liquidato; la mancata liquidazione delle spese sostenute; il mancato riconoscimento di rivalutazione ed interessi.

Si costituiva la Milano assicurazioni spa nella qualita’ di societa’ incorporante la Previdente spa, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte d’Appello confermava la sentenza emessa il 22.2.2000 dal Tribunale di Termini Imerese.

Proponevano ricorso per cassazione A.G., Ag.

R.G., A.C., A.S., A. R., con cinque motivi.

Resisteva con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a., incorporante La Previdente Assicurazioni s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1227, 2043, 2056, 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di punti decisivi, motivazione erronea ed insufficiente (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostiene parte ricorrente che il ragionamento della Corte circa l’attribuzione della responsabilita’ e’ lacunoso e che di conseguenza risultano erronee le conclusioni alle quali la Corte stessa e’ giunta. Quest’ultima, secondo parte ricorrente, ha trascurato gli accertamenti effettuati nell’ambito del procedimento penale, alla luce dei quali appare evidente che la condotta della vittima non avrebbe potuto definirsi imprudente o imperita. Per contro il conducente dell’auto investitrice ha, secondo parte ricorrente, omesso di effettuare una manovra d’emergenza che avrebbe evitato l’impatto.

La Corte d’Appello, secondo parte ricorrente, ha in conclusione omesso di valutare il complesso di tutte le circostanze del sinistro.

Il motivo non puo’ essere accolto.

Parte ricorrente chiede infatti a questa Corte di effettuare una nuova ricostruzione della fattispecie concreta, diversa rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito. Ma tale operazione non e’ possibile in sede di giudizio di legittimita’, in presenza di una motivazione della sentenza d’appello senz’altro convincente ed immune da vizi logici o giuridici. Quest’ultima ha al riguardo accertato che dai rilievi effettuati dai carabinieri e dalla C.t.u. era stato accertato che il M. aveva affrontato la curva sinistrorsa in salita e con ridotta capacita’ visiva invadendo la corsia opposta; il minore A. aveva affrontato la curva destrorsa in discesa e in forte pendenza verso il centro della carreggiata. Secondo la Corte di merito entrambi i conducenti avevano tenuto una condotta di guida imprudente e imperita ed in violazione delle norme del C.d.S..

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, degli artt. 2056, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Motivazione insufficiente ed erronea, omesso esame di punti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5).

Parte ricorrente censura il punto della motivazione in cui la Corte di merito ha individuato la colpa concorrente della vittima nel mancato uso del casco protettivo ed ha ritenuto che tale comportamento avesse svolto un ruolo causale nella produzione dell’evento dannoso. Inoltre, aggiungono i ricorrenti, non e’ stata fornita la prova del mancato uso del casco.

Afferma parte ricorrente che nella fattispecie de qua la norma applicabile era quella di cui al secondo comma dell’art. 1227 c.c. e non quella di cui al primo comma della stessa disposizione, erroneamente applicata dalla Corte. In altri termini ritengono i ricorrenti che nella fattispecie in esame si e’ in presenza di un comportamento della vittima che avrebbe prodotto un aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione. La Corte d’appello ha considerato la colpa concorrente della vittima con riferimento all’evento morte, anziche’ (come avrebbe dovuto) con riferimento allo scontro tra i veicoli.

Costituendo la situazione di cui al secondo comma oggetto di una eccezione, secondo parte ricorrente, l’onere della prova circa il mancato uso del casco gravava sui convenuti.

Il motivo deve essere rigettato. Esso infatti si fonda su considerazioni di merito ed in particolare sul ruolo causale del mancato uso del casco, circostanza questa che, secondo l’impugnata sentenza, si ricava dalle stesse lesioni cerebrali riportate dal minore.

Sul punto la motivazione della Corte d’Appello e’ comunque congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Del pari nella discrezionalita’ del giudice di merito, peraltro correttamente esercitata, rientra la determinazione della misura del concorso delle parti nella causazione del danno.

Con il terzo motivo si denuncia Motivazione insufficiente e contraddittoria. Omesso esame di punti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5).

Parte ricorrente critica il punto della impugnata sentenza nel quale la Corte ha respinto la domanda di risarcimento del danno futuro sostenendo che gli attori non avevano fornito una prova convincente circa lo stabile inserimento del giovane A. nella organizzazione della impresa artigiana gestita dal padre.

Il motivo deve essere accolto.

I genitori di persona minore di eta’, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l’onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia (Cass., 14.2.2007, n. 3260; Cass., 3.5.2004, n. 8333).

L’impugnata sentenza nega che tale prova sia stata fornita ma sul punto la motivazione non sembra congrua proprio alla luce degli elementi probatori riferiti dalla stessa sentenza ed in particolare della circostanza che il minore, seppure in maniera discontinua, gia’ lavorava presso l’azienda paterna ed era dunque ragionevolmente prevedibile che, data l’organizzazione prevalentemente familiare di detta impresa, avrebbe collaborato anche in futuro con ricadute positive in termini di produttivita’ e quindi di maggiori ricavi dei quali si sarebbe avvantaggiata la famiglia.

In ragione della loro stretta connessione devono essere trattati congiuntamente il quarto ed il quinto motivo. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta Motivazione erronea ed insufficiente. Omesso esame di punti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5); con il quinto Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Motivazione inesistente (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostengono i ricorrenti che il danno risarcibile era stato liquidato dal Tribunale con riferimento alla data dell’evento e non a quella della decisione e che la Corte d’Appello aveva erroneamente affermato che nel caso in esame la rivalutazione non sarebbe stata ammissibile perche’ “il primo giudice aveva effettuato la liquidazione con riferimento ai valori monetari alla data della decisione”.

Lamentano inoltre i ricorrenti l’omessa motivazione della Corte d’appello sul punto relativo alla mancata attribuzione degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danni.

I motivi sono fondati in quanto l’impugnata sentenza non ha adeguatamente motivato sul punto della rivalutazione della somma e dell’attribuzione degli interessi (Cass., SS.UU. 1712/1995). Ne’ risulta dalla sentenza di primo grado, in parte riportata dai ricorrenti, che si sia tenuto conto della rivalutazione e degli interessi nella determinazione della somma ivi liquidata in via equitativa.

In conclusione, il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati. Il terzo, il quarto ed il quinto devono essere accolti. La sentenza della Corte d’Appello di Palermo deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta i primi due motivi del ricorso. Accoglie il terzo, il quarto ed il quinto. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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