Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26099 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25163-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE AFRICA 40,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA CAROLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE RINALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. R.C. impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Sud s.p.a. deducendo il difetto di notifica delle cartelle prodromiche e l’omesso invio dell’intimazione ad adempiere prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

La CTP di Taranto accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte di Equitalia Sud s.p.a., la CTR della Puglia lo rigettava sul rilievo che mancava la prova della notifica delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria in quanto la concessionaria aveva prodotto fotocopie degli avvisi di ricevimento che, oltre ad essere allegate in modo disordinato, non erano comprensibili in quanto a volte il contribuente era indicato come assente, altre volte come sconosciuto ed altre volte ancora come irreperibile. Inoltre l’ipoteca era stata iscritta senza comunicazione preventiva del preavviso.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia s.p.a. affidato a tre motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, per avere la CTR travalicato i limiti della propria giurisdizione giudicando anche in ordinealle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria che inerivano a debiti di natura non tributaria. Sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla censura formulata in tal senso ed ha deciso nel merito, con ciò implicitamente rigettandola.

2. Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR considerato che ciascun avviso di ricevimento prodotto indicava le modalità attuate dall’ufficiale postale in relazione alla situazione concreta di mancanza temporanea o di irreperibilità del destinatario.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Sostiene che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, è stato introdotto solo con D.L. n. 70 del 2011, per il che hanno errato i giudici di appello nel ritenere applicabile la norma stessa alla fattispecie che occupa.

4. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre premettere che esso appare correttamente sussunto nel paradigma della violazione di legge poichè, come già osservato da questa Corte, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, a mancanza di un presupposto processuale) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 13425 del 30/06/2016; Cass. n. 15843 del 28/07/2015).

Ciò posto, va rilevato che la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis, a seguito della modifica dovuta all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, prevede che l’iscrizione dell’ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario solo se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, dato che non si può attribuire carattere interpretativo al citato D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. n. 13190 del 11/06/2014). Ciò premesso, mette conto considerare che la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie in ordine ai ricorsi proposti contro l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sussiste nel caso in cui siano prospettati vizi propri dell’iscrizione ipotecaria. Nel caso che occupa il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha prospettato, tra l’altro, la nullità della iscrizione ipotecaria perchè effettuata a seguito di cartelle esattoriali che non risultavano essere state notificate. Dunque non è stato dedotto un vizio proprio della iscrizione ipotecaria ma la nullità dell’iscrizione stessa che deriva dal difetto di notifica delle cartelle. Si tratta, perciò, di vizi propri delle cartelle medesime che, stando alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ineriscono in parte a crediti di natura non tributaria. Ne deriva la fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR affinchè dichiari il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle afferenti crediti non tributari, posto che in ordine ad esse la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Per mera completezza va rilevato, poi, che la censura veicolata con il terzo motivo di ricorso appare infondata. Invero la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui ” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità ” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue l’irrilevanza del fatto che il contribuente abbia denunciato la violazione di una disposizione inapplicabile laddove lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

3. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo. L’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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