Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26099 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 60/26/2008 depositata il 30/9/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pavia n. 240/5/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata nell’anno 2004. La CTR motivava il rigetto sul rilievo che “nel caso di specie un medico convenzionato al 100% con S.S.N. senza dipendenti, senza strutture non organizza nulla se non l’agenda dei suoi impegni professionali e si avvale di un collega per la sua sostituzione per ferie e altri impedimenti e quindi l’attività del medesimo non può essere assoggettata ad irap”.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attività di medico convenzionato con il SSN comporterebbe l’assoggettabilità ad Irap dei relativi guadagni.

La censura è infondata. In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Sez. 5, Ordinanza n. 10240 del 28/04/2010).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso (omessa motivazione circa la rilevanza, ai fini dell’autonoma organizzazione – di uno studio medico).

Con terzo motivo la ricorrente assume la carenza di motivazione della decisione laddove ha dichiarato la insussistenza dell’organizzazione per assenza di dipendenti nonostante dal quadro RE risultassero spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (spese per dipendenti a tempo parziale e personale di segreteria). La censura è fondata. Senza alcuna motivazione, la CTR ha escluso la presenza di personale dipendete nonostante la produzione da parte dell’Agenzia della dichiarazione dei redditi del contribuente dalla quale risultano corrisposti compensi a personale di segreteria- per 60 giornate retribuite – la sentenza fa riferimento unicamente ad un collega che sostituirebbe il contribuente per ferie e altri impedimenti.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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