Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26098 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13736-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9054/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione CTP Benevento, che aveva accolto il ricorso del contribuente P.A. avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2011.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che l’intimato non si è costituito;
che l’Agenzia delle entrate, con istanza del 25 febbraio 2020, ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, ed avendo lo stesso versato tutte le somme previste dalla citata normativa;
che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021