Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26098 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26098 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 1366-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI 80416110585 in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FEDERICA CHIARIELLO e LAURA CHIARIELLO in qualità di
eredi di CHIARIELLO MASSIMO, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

Data pubblicazione: 20/11/2013

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 89/49/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per le controricorrenti l’Avvocato Giuseppe Marini che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 01366 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 22.10.2010, depositata il 23/11/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il
ricorso del contribuente Massimo Chiariello avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia
del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di unità
immobiliare di pertinenza del contribuente.
Le contribuenti

si sono costituite in giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 10 ottobre 2013
Il preside

atore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 1366/2012
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Federica e Laura Chiariello (eredi di Massimo Chiariello)

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