Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26098 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 29/04/2016, dep.19/12/2016),  n. 26098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18811/2013 proposto da:

B.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO BALLARINI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott.ssa B.N., Fondamento elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

CLEMENTE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2013 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il

16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MICHELE CLEMENTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

infondatezza del 1^ motivo e accoglimento del 2^, con esclusione

delle spese generali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/1/2013 il Tribunale di Verona ha respinto il gravame interposto dal sig. B.L., proprietario dell’autovettura tg. (OMISSIS), in relazione alla pronunzia G. di P. Verona 14/5/2010, di improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società Allianz s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS), asseritamente per fatto e colpa della sig. H.M., conducente del veicolo Fiat Bravo tg (OMISSIS), con essa assicurata per la r.c.a., in ragione del ravvisato mancato rispetto del termine dilatorio di 60 gg., previsto dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 149, dal ricevimento della richiesta di risarcimento da parte della propria compagnia assicuratrice per la r.c.a. società Allianz s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 145, 148 e 149, D.P.R. n. 254 del 2006, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto improponibile la domanda, laddove, trattandosi di sinistro con danni a cose ed essendo stato il modulo C.I.D. sottoscritto da entrambi i conducenti, nel caso si applica il termine dilatorio di trenta giorni, e non già di sessanta giorni come erroneamente ritenuto dal giudice del gravame.

Lamenta che erroneamente tale giudice ha affermato doversi “le disposizioni sulla proponibilità della domanda e quelle sulla procedura di risarcimento” tenere “su piani distinti”, dovendo viceversa essere “coordinate tra loro al fine di darne una lettura unitaria, logica e costituzionalmente orientata che contemperi gli interessi delle parti coinvolte… anche in ragione della solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost.”, sicchè “in caso di omessa formulazione di congrua offerta da parte dell’impresa di assicurazione nel termine assegnato ex lege, come nel caso di specie, il danneggiato può certamente adire l’autorità giudiziaria senza ulteriore dilazione temporale”.

In altri termini, “in caso di mancata offerta e negli altri casi contemplati dall’art. 149 c.a.p. la proponibilità dell’azione risarcitoria risulta svincolata dai termini previsti nell’art. 145 c.a.p. e pertanto il danneggiato, senza dover attendere il maturarsi del termine di 60 giorni (per i danni a cose) dal ricevimento della richiesta risarcitoria da parte dell’impresa di assicurazione, può certamente proporre domanda risarcitoria avanti l’autorità giudiziaria”.

Il motivo è infondato.

Come correttamente posto in rilievo dal giudice dell’appello nell’impugnata sentenza, nel sistema ex art. 149 Cod. ass. del c.d. indennizzo diretto (in base al quale il danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale che intenda proporre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo responsabile ha l’onere di formulare la previa richiesta scritta di risarcimento (di cui all’art. 145 cod. ass. e, in precedenza, alla L. n. 990 del 1969, art. 22) sia nel caso in cui invochi una responsabilità aquiliana dell’assicurato o del conducente, sia nel caso in cui invochi una responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di trasporto (cfr., Cass., 25/9/2012, n. 16263)) in ipotesi come nella specie di sinistro con danni alle sole cose va tenuto distinto il termine dilatorio di 60 giorni, ai fini dell’azione di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145, comma 1), dal termine 30 giorni entro il quale l’assicuratore, in presenza come nel caso di modulo di denuncia sottoscritto da ambedue i conducenti, è ai sensi dell’art. 145 Cod. ass. tenuto a formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato (cfr. Cass., 11/3/2016, n. 4754).

Diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, trattasi infatti di due diverse e distinte procedure, che rimangono su piani distinti, e ai sensi dell’art. 145 Cod. ass. ove come nella specie vi sia stata la constatazione amichevole sottoscritta da ambedue i conducenti l’assicuratore è tenuto a formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (cfr. Cass., 11/3/2016, n. 4754).

Si è al riguardo da questa Corte precisato che la legge distingue tra sinistri con soli danni a cose (art. 148, comma 1) e sinistri con danni alla persona (art. 148 comma 2), al fine di diversamente disciplinare i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, di conseguenza, i tempi della mora dell’assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 145, comma 1, dello stesso Cod. ass. (v. Cass., 27/11/2015, n. 24205).Si è quindi posto in rilievo che nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 Cod. ass.) l’azione del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 Cod. ass., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma 1 e art. 145 Cod. ass.). E si è osservato come dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 Cod. ass., per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato: a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la constatazione amichevole, ovvero 30 giorni in presenza di denuncia di sinistro sottoscritta da ambedue i conducenti; b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone (v. Cass., 11/3/2016, n. 4754).

Si è altresì sottolineato il nesso funzionale che lega le prescrizioni formali a carico del richiedente all'”offerta congrua” che sulla base della richiesta così formulata è fatto obbligo all’assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, nonchè ai fini della razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, in materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari (v. Cass., 11/3/2016, n. 4754).

A tale stregua, si è osservato, emerge un meccanismo (non venendo in discussione il condizionamento ex se dell’accesso alla giurisdizione, la cui compatibilità con il precetto dell’art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine generale, è stata più volte riconosciuta dal giudice della legittimità costituzionale delle leggi anche con specifico riferimento al testo della disposizione di cui al previgente L. n. 990 del 1969, art. 22) volto in realtà a rafforzare, e non già ad indebolire, le possibilità di difesa del danneggiato, attraverso il raccordo dell’obbligo di diligenza di quest’ultimo con quello di cooperazione imposto all’assicuratore (v. Cass., 11/3/2016, n. 4754).

Proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria quest’ultimo non può disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum, al primario fine di rendere possibile un’anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale, anche in considerazione del fatto che l’eventuale pronunzia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l’assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 Cod. Ass. esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia), e non impedisce al titolare della pretesa di reiterarla una volta soddisfatto la condizione dello spatium deliberandi di 60 gg. in argomento (v Cass., 11/3/2016, n. 4754; Cass., 11/3/2016, n. 4754; Cass., 3/2/1984, n. 822).

Orbene, del suindicato principio il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente applicazione.

In particolare là dove ha affermato che, “avendo l’attore notificato la domanda di risarcimento prima del decorso del tassativo termine di 60 giorni”, correttamente ” il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione sollevata da Allianz statuendo… che “il D.Lgs. n. 205 del 2005, art. 145, attiene alle condizioni di proponibilità dell’azione di risarcimento e pone come termine il cui decorso costituisce condizione di proponibilità quello di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, per i danni a cosa”.

Ancora, nella parte in cui ha precisato che “il termine per la formulazione dell’offerta è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denunzia sia stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, ulteriormente sottolineando come l’abbreviazione del termine riguardi “solo la procedura di risarcimento”, non anche “il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale”, che “rimane inalterato”.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 1, 11, 41, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente liquidato le spese di giudizio senza fare applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, già entrato in vigore all’epoca della pubblicazione dell’impugnata pronunzia, a tale stregua pertanto erroneamente basandosi su Tariffe forensi abrogate, ed erroneamente liquidando il rimborso delle spese generali previsto dall’abrogato D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 (conv. in L. n. 27 del 2012) i nuovi parametri in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, avvenuta il 23 agosto 2012, purchè, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicchè non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (v. Cass., 11/2/2016, n. 2748; Cass., 2/7/2015, n. 13628; Cass., 16/1/2013, n. 898; Cass., Sez. Un., 12/10/2012, n. 17405).

Orbene, nella specie l’impugnata sentenza è stata emessa in epoca successiva all’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012, suindicato art. 41, sicchè erroneamente il giudice dell’appello non ne ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese di lite del grado non facendo in particolare luogo all’esclusione del rimborso delle spese generali previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 14.

Nè, si noti, vale in contrario il rilievo che il rimborso delle spese forfettarie è stato reintrodotto dalla L. n. 247 del 2012, essendo tale legge entrata in vigore il 2/3/2013, in epoca cioè successiva all’emissione dell’impugnata sentenza.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Verona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, rigetta il 1^. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Verona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 129 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA