Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26098 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15372-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F., P.L., P.S., PA.FE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso in data 7.8.2008 P.F., P.L., P.S. e Pa.Fe., quali eredi di Pa.Fr., proponevano ricorso avverso la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro per la successione di Pa.Fr. che derivava da un avviso di liquidazione notificato in data 28.8.2003 a Pa.Fe..

Deducevano che l’avviso di liquidazione non era mai stato notificato per cui la cartella di pagamento doveva considerarsi nulla.

La CTP di Caserta con sentenza n. 559/12/09 accoglieva il ricorso.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Campania con sentenza in data 22.4.2013 rigettava l’appello ritenendo che l’avviso di liquidazione non fosse stato mai notificato ai ricorrenti.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Parte intimata non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (sulla preliminare questione della notificazione dell’avviso di liquidazione, atto presupposto dell’impugnata cartella di pagamento)” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di esaminare la prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di liquidazione risultante dagli avvisi di liquidazione prodotti in giudizio dall’Ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 bis come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che l’obbligo di puntuale motivazione dell’atto tributario non si estende al procedimento di riscossione che ha inizio con la formazione del ruolo e si estrinseca nella notifica al contribuente della cartella di pagamento quando la riscossione consegua alla notificazione di un atto di liquidazione che abbia già reso note al contribuente le ragioni della pretesa tributaria.

Va rilevato preliminarmente che la sentenza impugnata si fonda su tre autonome rationes decidendi ovvero: sulla carenza di motivazione della cartella in quanto non individua con certezza l’atto prodromico; sul fatto che la cartella sia stata emessa oltre i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa vigente nonchè sulla omessa notificazione del prodromico avviso di liquidazione.

A fronte di tale impianto motivazionale, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate attinge solo due delle tre rationes decidendi, risultando cosi non contestata la restante.

A riguardo va fatta applicazione del principio secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi da ultimo Sez. 5, n. 11493/2018).

Ne consegue che il presente ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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