Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26098 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 15/10/2019), n.26098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15271-2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANCINI, 4

SCALA C INT 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.D. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 967/2019, depositato il 25 febbraio 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2018 presso la Corte di appello di Bari, A.D. chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, dal 30 maggio 2009 fino al 16 giugno 2017, allorchè venne pronunciata ordinanza di cancellazione ed estinzione della causa dal ruolo ex artt. 309,181 e 307 c.p.c.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Bari, con decreto del 18 settembre 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge. Il decreto impugnato sottolineò altresì che non valessero a provare il pregiudizio per l’irragionevole durata del processo presupposto nè la transazione stipulata dalla parti nel dicembre 2016, nè la considerazione che proprio tale transazione era stata il motivo a monte della cancellazione e dell’estinzione della causa.

Il motivo di ricorso di A.D. censura la violazione degli artt. 2697,2728,2729 c.c. e ss. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, nonchè l’illogica motivazione. Si considera nella censura che la prova contraria alla presunzione legale di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata può essere data anche con presunzioni, e che non sia stata considerata dalla Corte di Bari la deduzione del ricorrente, secondo cui la transazione del dicembre 2016 era intervenuta allorquando la durata irragionevole si era ormai “cristallizzata”, in quanto il notevole ritardo del processo aveva già determinato il danno, che andava perciò presunto.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto attinente alla insussistenza del danno per disinteresse a coltivare il processo presupposto, in presenza di dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., ed agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, ove la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state conseguenza di una transazione stipulata tra le parti.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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