Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26098 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., elett.te dom.to in Roma, al viale delle Milizie

n. 9, presso lo studio dell’avv. Mastrocola Antonella, dalla quale è

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Susanna Rondelli, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

contro

– ricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 134/2006/07 depositata il

22/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bologna n. 70/18/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998- 2001. La CTR riteneva sussistente l'”autonoma organizzazione”, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente ai periodi di imposta 1998-2001, dalle quali risultava che il contribuente si era avvalso oltre all’impiego di beni strumentali, anche dell’opera di terzi cui ha corrisposto compensi … Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il contribuente ha presentato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe ritenuto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, per quanto attiene i beni strumentali, senza valutare se gli stessi costituissero “il minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività e, per quanto attiene i compensi a terzi, sulla base dei dati relativi ai soli anni 1998, 2000 e 2001.

La censura appare limitatamente fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sent. 3678 del 16/02/2007) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Se invero, relativamente agli anni 1998, 2000 e 2001, la presenza di compensi a terzi costituisce elemento sufficiente a sorreggere la decisione, non altrettanto può affermarsi in ordine all’anno 1999, in assenza di alcuna valutazione circa l’entità dei beni strumentali impiegati – se cioè tratta vasi di beni eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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