Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26097 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15295-2014 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 29,

presso lo studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GRAZIA OCCHIENA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE l TORINO UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.P. impugnava la cartella di pagamento notificatale il 19.10.2010 dall’Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto i tributi evasi a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito dell’estinzione del giudizio dopo la mancata riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 29.4.2009.

La CTP di Torino con sentenza in data 20.10.2011 accoglieva il ricorso annullando il ruolo e la cartella di pagamento.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Piemonte, con sentenza in data 10.12.2013, accoglieva il ricorso ritenendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado rispetto al dispositivo.

Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

In data 19.2.2020 le parti depositavano atto congiunto di rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

A seguito della rinuncia al ricorso sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Si prende atto dell’accettazione della rinuncia da parte della Agenzia delle Entrate e della richiesta di entrambe le parti di compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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