Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26096 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33385-2019 proposto da:

KABO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ISOTTA CORTESI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2838/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2005;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza 25 gennaio 2018 n. 2838/2/18 accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando le plurime anomalie della documentazione esibita dalla parte contribuente, mancante della bolla doganale munita del timbro “vista uscire”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto l’appello dell’Agenzia è stato solo tentato al vecchio indirizzo del difensore in quanto la copia del ricorso è tornata indietro con la dicitura “siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio in quanto trasferito”: la Cassazione ha ribadito che quando il procedimento non si è concluso mediante la consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare la notificazione è solo tentata e ci si viene a trovare di fronte ad un atto non nullo ma inesistente.

Il motivo è fondato, nei termini e nei limiti che seguono.

Secondo l’art. 325 c.p.c., “il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, comma 2, è di trenta giorni. E’ anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta”.

Secondo questa Corte:

in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. n. 17577 del 2020; Cass. n. 20700 del 2018);

in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbia appreso che si trovi il notificatario (nella specie, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello introdotto con atto di citazione la cui notificazione, tempestivamente affidata all’ufficiale giudiziario, si era peraltro perfezionata successivamente alla scadenza del termine per proporre gravame, dopo che lo stesso, avendo appreso che il destinatario si era trasferito ad un indirizzo diverso da quello indicato dal notificante, ma tuttavia situato nella medesima via e ad un numero civico vicino, si era limitato a dare atto dell’esito negativo della notifica all’indirizzo indicato, omettendo di concludere contestualmente il procedimento notificatorio e provvedendo alla rinotifica al nuovo indirizzo soltanto sei giorni più tardi, a seguito di un nuovo accesso: Cass. n. 29039 del 2018);

nel contenzioso tributario, l’elezione di domicilio presso il professionista che assiste il contribuente ha la mera funzione di individuare la sede dello studio, sicché è onere del notificante accertare, a prescindere dalla comunicazione del mutamento di indirizzo da parte del difensore, quale ne sia l’effettiva ubicazione, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo di iscrizione; pertanto è valida la notifica (nella specie di atto di appello andata a buon fine) effettuata presso lo studio, pur situato in indirizzo diverso da quello originariamente indicato ed eletto (Cass. n. 29507 del 2020);

nell’ipotesi di notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento (Cass. n. 8618 del 2019).

Nella specie, l’appello dell’Ufficio è stato notificato mediante raccomandata A/R – al vecchio indirizzo del difensore ((OMISSIS)) in data (OMISSIS) (data della spedizione dell’appello) e (OMISSIS) (data della ricevuta di ritorno in cui si legge che “siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio”), mentre il difensore della parte contribuente (avv. Isotta Cortesi) aveva comunicato la variazione dell’indirizzo e il nuovo recapito ((OMISSIS)) all’ordine degli avvocati di Parma mediante una lettera pervenuta alla segreteria del consiglio dell’ordine già in data 4 settembre 2012.

Il ricorso è pertanto fondato in quanto, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine anche se per ragioni non imputabili al notificante, l’Agenzia delle entrate, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali relativamente alle quali deve essere offerta una prova rigorosa. Nel caso di specie, il giudice di merito, nell’applicare i suddetti principi, dovrà valutare se e quali indagini abbia svolto il notificante e se la notifica non sia andata a buon fine per ragioni a lui non imputabili, e, in quest’ultimo caso, se ricorrano predette circostanze eccezionali – di cui l’Ufficio dovrà dare prova rigorosa in ossequio ai suddetti principi di diritto – per rinnovare la notifica.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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