Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26096 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26096 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 26110-2012 proposto da:
SPINELLO

CONO

SPNCNO6OHO5F899A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
RIZZO FRANCESCO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

ENEL SOLE SRL, ENEL DISTRIBUZIONE SPA -05779711000,
COMUNE DI NISCEMI, REALE MUTUA ASSICURAZIONI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 319/2011 del TRIBUNALE di
CALTAGIRONE DEL 6/08/2011, depositata il 29/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 20/11/2013

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

48)R. G. n. 26110 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Caltagirone 29/08/2011, non
notificata), rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente e, in
accoglimento dell’appello incidentale del Comune odierno intimato,

della strada, unitamente all’ubicazione e alla dimensione del palo in
questione, deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e, di
conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art.
2051 c.c., tra la cosa in custodia e l’evento occorso allo Spinello.
2. — Ricorre per cassazione Cono Spinello con un solo motivo di ricorso;
nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Con il motivo di ricorso lo Spinello lamenta: “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5″.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, con motivazione contraddittoria, non
avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2051 c.c., per mancanza
del nesso causale. Di conseguenza non avrebbe tenuto conto che nessuna
prova aveva fornito il Comune per dimostrare la sussistenza del caso
fortuito, unica esimente da responsabilità prevista dalla norma.
4. — Il ricorso è in primo luogo inammissibile, non essendo soddisfatto il
requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c. 1
n. 3 c.p.c.. La mancanza di tale esposizione non consente alla Corte di avere
una cognizione chiara e precisa della controversia, a maggior ragione
considerato che la stessa sentenza impugnata è priva, in ottemperanza al
disposto del nuovo testo dell’art. 132 c. 2 n. 4) c.p.c., così come modificato
dalla L. 69/2009, della esposizione dello svolgimento del processo.
5. — A parte tale profilo di inammissibilità, il ricorso non coglie nel segno
anche nel merito della censura. Il Giudice d’appello ha fatto corretta
applicazione dei principi più volte ribaditi da questa S. C., secondo cui la
norma dell’art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le
cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso
causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è
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respingeva la domanda risarcitoria proposta dallo Spinello. Le condizioni

prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910/2011). È,
pertanto, priva di pregio la censura formulata dall’odierno ricorrente,
avendo il Tribunale correttamente applicato al caso di specie l’art. 2051,
diversamente da quanto sostenuto dal primo.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.”

difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte;
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Depositata in Cancelleria

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

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