Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26096 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23483-2014 proposto da:

P.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI

221, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ALESSANDRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO GRIO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1034/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.G.L. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 1030, in data 22 febbraio 2014 con cui è stato respinto l’appello proposto da essa ricorrente contro la pronuncia di primo grado reiettiva dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria presa da Equitalia Gerit spa, poi incorporata da Equitalia Sud spa il 13 novembre 2009, per un “importo iscritto di Euro 26.958,00 e per un importo capitale di Euro 13.479,00”, in danno di essa ricorrente;

2. Equitalia Sud non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1992; sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, l’art. 26 cit., non consentiva ad Equitalia – agente della riscossione ma non ufficiale della riscossione- di procedere alla notifica per posta delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria; deduce, inoltre, che: “la notifica dell’iscrizione ipotecaria è nulla poichè non è stata spedita la raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 6; invero la notifica di un atto giudiziario o di una comunicazione connessa ad atti giudiziari (come nel caso di specie), quando è consegnata a persona diversa dal destinatario, l’agente postale deve dare notizia al destinatario tramite lettera raccomandata, pena la nullità della notifica per il destinatario. Poichè la signora P.G.L. non ha mai ricevuto una comunicazione dell’iscrizione ipotecaria la stessa deve essere annullata”;

2. il motivo è infondato quanto alla denunciata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed è inammissibile quanto alla denunciata violazione della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 6.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella versione applicabile ratione temporis (certamente quella conseguente alla entrata in vigore del D.P.R. 27 aprile 2001, n. 193, posto che la società Equitalia Gerit spa si inserisce nel sistema della riforma della riscossione determinato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, in forza del quale si è avuta la costituzione di Riscossione S.p.A, la quale nel 2007 ha preso nome di Equitalia spa, nella cui articolazione Equitalia Sud spa, Equitalia Gerit è stata poi incorporata a far data dal 1 luglio 2011), stabiliva, per quanto interessa, che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; questa Corte ha già precisato (sentenza 19/03/2014, n. 6395) che “La circostanza che a consegnare la cartella di pagamento all’ufficiale postale sia direttamente l’agente della riscossione e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato o un altro soggetto abilitato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, non rileva in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta, alternativa a quella di cui alla prima parte del cit. art. 26, comma 1, resta del tutto affidata all’agente stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonchè all’ufficiale postale, il quale ultimo garantisce, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata”; per quanto concerne la denunciata violazione della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 6, la stessa è inammissibile; la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale articolo nè alla “notifica dell’iscrizione ipotecaria”;

3. con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, n. 5, lett. d), convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44”; sostiene che la commissione ha errato nel ritenere legittima l’iscrizione ipotecaria in riferimento all’importo del credito garantito superiore a Euro 8.000,00, e ciò in quanto, ai sensi delle norme invocate, il limite di riferimento da tenersi presente era quello di Euro 20.000,00. Afferma poi che, anche tenendosi presente il limite di Euro 8.000,00, l’iscrizione avrebbe dovuto essere ritenuta illegittima in quanto “il debito era inferiore agli C 8.000,00 togliendo gli interessi e le sanzioni e stante la nullità della notifica” di una delle cartelle;

4. il motivo è infondato e, per quanto incentrato sulla affermazione da ultimo riportata, inammissibile; dal ricorso per cassazione risulta che l’ipoteca è stata iscritta il 13 novembre 2009, “per un importo capitale di Euro 13.479,00”; all’epoca dell’iscrizione il limite dell’importo complessivo del credito, al di sotto del quale l’iscrizione non era consentita, era di Euro 8.000 giusta il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77 (v. Cass. 16110/2017 e 5771/2012: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 76 e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro”. In dette pronunce fu anche puntualizzato che “a diversa conclusione non poteva indurre il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 73 del 2010, il quale, vietando all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, aveva così indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione, senza, per ciò solo, che detto articolo potesse essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione”); le norme invocate dalla ricorrente, che hanno elevato il limite a 20.000,00, sono entrate in vigore il 2 marzo 2012. Dacchè l’infondatezza della prima parte del motivo; quanto alla seconda parte, con la quale la censura viene incentrata sulla affermata insufficienza del debito anche rispetto alla soglia degli Euro 8.000,00, il motivo è inammissibile in quanto non sono ammissibili in appello motivi di ricorso non proposti in primo grado (D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 57); la questione di cui trattasi risulta essere stata sollevata non con i motivi di ricorso originario e neppure con i motivi di impugnazione ma, in appello, solo con indeterminate “successive memorie” (v. ricorso per cassazione pp. 5 e 6);

5. con il terzo motivo di ricorso (“violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76”) sostiene la ricorrente che l’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere dichiarata illegittimità perchè caduta su immobile “adibito a (sua) abitazione principale”; il motivo è inammissibile in quanto la questione sollevata con il motivo in esame non è mai stata sollevata prima (v. i motivi di ricorso originario e i motivi di appello, per come gli uni e gli altri sono esposti nel ricorso per cassazione);

6. il ricorso deve essere, perciò, rigettato;

7. non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto Equitalia Sud non si è costituita;

8. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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