Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26096 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.16/12/2016), n. 26096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25265-2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
Generale f.f., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI DISTEFANO MARINO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso il Decreto del TRIBUNALE di RAGUSA emesso e depositato il
14/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO
ANTONIO;
udito l’Avvocato Marino Giovanni Distefano, per la ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:
“Con decreto in data 14 settembre 2015, il Tribunale di Ragusa, ha respinto il reclamo proposto dalla Riscossione Sicilia SpA, avverso la propria parziale esclusione dallo stato passivo fallimentare del (OMISSIS) Srl, in quanto alcuni crediti fatti valere, come rilevato in via ufficiosa e previa remissione sul ruolo della causa, sebbene aventi titolo in cartelle esattoriali notificate prima della dichiarazione di fallimento, si erano prescritti nel termine quinquennale, applicabile in casi siffatti.
Avverso la sentenza del Giudice circondariale ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia SpA, con atto notificato il 13 ottobre 2015, sulla base di due motivi, con i quali lamenta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 99 e art. 2946 c.c. (oltre che dell’art. 101 c.p.c.).
La Curatela non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, riguardo al secondo mezzo, avente natura di antecedente logico – giuridico, la questione proposta risulta fondata, in quanto il ragionamento svolto dal ricorrente (contro quello contenuto nel decreto impugnato) è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5060 del 2016), ossia che “Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto dall’art. 2953 c.c., è soggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.”;
che, di conseguenza, il primo mezzo, volto a far valere la violazione dell’art. 101 c.p.c., non avendo ammesso il Tribunale i documenti volti a dimostrare l’avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione, resta assorbito dall’accoglimento del secondo, di rilievo prioritario.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
che, perciò, il secondo motivo del ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con assorbimento del primo e la cassazione del decreto impugnato, con il conseguente rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Ragusa che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della controversia, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
PQM
La Corte;
Accoglie il secondo motivo ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016