Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26096 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 15/10/2019), n.26096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15020-2018 proposto da:
R.E., in qualità di erede di D.L.C.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DEZZA 15, presso lo
studio dell’avvocato ANIELLO IZZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI VERDESCA;
– ricorrente –
contro
A.G., D.L.M.L., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DONATELLO 11, presso lo studio dell’avvocato CECILIA
NUSINER, che li rappresenta e difende in unione di delega con
l’avvocato DANIELA MARIA GRASSI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 994/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 6.12.2013 D.L.C. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Busto Arsizio la figlia D.L.M.L. ed il genero A.G. per sentir dichiarare risolto, per inadempimento dei convenuti, il contratto di vitalizio intercorso tra le parti con scrittura dell’8.7.1987.
Si costituivano in giudizio i due convenuti, resistendo alla domanda e deducendo l’inefficacia del vitalizio, poichè le parti, dopo aver concluso l’accordo dell’8.7.1987, che prevedeva la cessione del cespite di proprietà dell’attrice – all’interno del quale era attivo un ristorante – in favore di D.L.M.L. e A.G., dietro l’impegno di vitalizio di questi ultimi, avevano poi deciso di eseguire il progetto negoziale in diversa forma, ed in particolare mediante la compravendita dell’immobile, intervenuta in pari data, da parte della D.L.C. a favore della società Al Rustico S.n.c. I convenuti spiegavano inoltre domanda riconvenzionale invocando la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia dell’impegno di vitalizio originariamente contenuto nel primo accordo dell’8.7.1987 di cui anzidetto.
Con sentenza n. 13/2016 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella subordinata compensando le spese. Riteneva in particolare il primo giudice che la scrittura originaria contenesse solo un contratto preliminare di vitalizio, che di fatto non aveva mai avuto esecuzione avendo le parti optato per un diverso assetto negoziale.
Interponeva appello avverso detta decisione R.E., nipote ed erede di D.L.C., e si costituivano in seconde cure D.L.M.L. ed A.G. resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 994/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alle spese del grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.E. S.G. affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso A.G. e D.L.M.L..
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
In relazione alle censure proposte dal ricorrente il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019