Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26095 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26095 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 26684-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 20/11/2013

- ricorrenti contro
ULIANO ANTONIO;
– intimato –

depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2011 n. 26684 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 11708/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI,

26684/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/11/2011 il Tribunale di Napoli
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

Antonio Uliano di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

Napoli-Barra di accoglimento della domanda proposta dal sig.

26684/2011

Con il

2 ° motivo denunzia <

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