Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26095 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19576-2014 proposto da:

S.P., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

LONGO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. S.P. e V.A. ricorrono, con tre motivi contrastati dalla Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 39 pronunciata in data 16 gennaio 2014, con la quale è stato respinto l’appello proposto da essi ricorrenti contro la pronuncia di primo grado reiettiva della impugnazione avverso cartelle di pagamento emesse in base ad avvisi di liquidazione di imposte di registro su sentenza del Tribunale di Genova di accoglimento della domanda proposta dai medesimi ricorrenti per la condanna di terzi al pagamento di una somma di denaro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata “la violazione o falsa applicazione del diritto ed in particolare del principio dell’inversione dell’onere probatorio” per avere la commissione respinto l’eccezione di prescrizione del credito impositivo sul rilievo che i ricorrenti non avevano provato “il momento nel quale era avventa la richiesta di registrazione”;

2. il motivo non è fondato; L’eccezione di prescrizione si fonda su fatti allegati dal debitore; L’onere della prova di quei fatti spetta al debitore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; sta al debitore, quindi, allegare e provare, anche sotto il profilo specifico della collocazione nel tempo, il fatto a cui si correla il decorso del termine prescrizionale (art. 2935 c.c.);

3. con il secondo motivo viene lamentata la mancanza di motivazione circa il rigetto dell’eccezione di omessa notifica degli avvisi di liquidazione prodromici alle cartelle;

4. il motivo è fondato; la commissione regionale ha sul punto affermato ch’ detta eccezione “non può essere accolta in quanto l’avviso di liquidazione risulta essere stato regolarmente notificato tanto è vero che, con sentenza n. 23/01/07, la commissione provinciale di Genova ha respinto i ricorsi degli attuali appellanti”; questa Corte, con costante orientamento, ha ravvisato gli estremi della nullità della sentenza d’appello la cui motivazione si esaurisce, come nel caso di specie, in un mero rinvio alla sentenza di primo grado (“E’ nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”. Così, Cass. 8918/2018 sulla scia di Cass. n. 15884/2017 e di molte precedenti, tra cui, n. 18625/2010; n. 15483/2008; n. 2268/2006 e n. 2196/2003);

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la mancanza di motivazione circa il rigetto dell’eccezione, sollevata dai ricorrenti, di contrarietà rispetto agli “artt. 3, 23 e 24 della Carta fondamentale”, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, che sancisce la solidarietà passiva tra creditori e debitori per il pagamento dell’imposta di registro dovuta su sentenza di condanna dei secondi in favore dei primi; i ricorrenti ritengono che l’art. 57 contrasti con la Costituzione perchè, obbligando al pagamento dell’imposta “chi agisca in giudizio e risulti vincitore”, pregiudicherebbe “il diritto (della parte vittoriosa) di andare esente da ogni onere” e equiparerebbe, sotto il profilo dell'”onere fiscale” tutte le parti in causa a prescindere dalla soccombenza;

4. il motivo è infondato; la commissione regionale ha dichiarato la manifesta infondatezza dell’eccezione riportandosi alla decisione di primo grado, richiamando il testo normativo e dicendo che “è fatto salvo il diritto per la parte vincitrice di vedersi rimborsare la spesa dalla parte soccombente”. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 215 del 2000, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R., art. 57, comma 1, e art. 58, comma 1, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24; si legge nella motivazione di tale ordinanza: “questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, “in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltrechè del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto come indice di capacità contributiva” (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n, 120 del 1972); peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici “idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa” (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n, 120 del 1972); tra le parti in causa la solidarietà risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall’unitarietà di situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a quanto si verifica per le parti del contratto; il rischio per l’attore vittorioso di dover pagare l’imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza sull’esercizio dell’azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; l’inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la disciplina di cui all’art. 57, restando comunque salva, come esattamente rilevato dall’Avvocatura, la possibilità per le stesse parti di avvalersi dell’azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall’art. 1299 c.c.”;

5. in ragione di tutto ciò che precede, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, il primo e il terzo devono essere rigettati, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, in relazione al motivo accolto, nonchè per la liquidazione delle spese dell’intero processo, alla commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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