Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26095 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 07/12/2016), n.25095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.G. e V.M., elettivamente domiciliati in

Roma, viale del Vignola n. 5, presso l’avv. Livia Ranuzzi,

rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Quercia, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 152/02/09, depositata il 21 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da Q.G. e V.M. avverso avvisi di accertamento per IRPEF relativa all’anno 1999.

Il giudice a quo, premesso che gli appellati non si sono costituiti in giudizio, ha ritenuto nulla la notifica dell’appello, in quanto dall’avviso di ricevimento del piego raccomandato, prodotto dall’Ufficio, risultava che l’atto non era stato consegnato al destinatario per assenza temporanea dello stesso, senza che, tuttavia, sull’avviso stesso fosse attestato il compimento, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, delle formalità costituite dal deposito del piego presso l’ufficio postale e dall’avviso al destinatario mediante affissione alla porta dell’abitazione o immissione nella cassetta della corrispondenza.

2. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dai resistenti: la prima, basata sulla violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto questa norma non è applicabile ai ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie (Cass., sez. un., n. 22726 del 2011); la seconda, con cui si denuncia il difetto di autosufficienza, poichè l’atto è pienamente idoneo ai fini della individuazione del thema decidendum.

2. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16,comma 3, del D.P.R. n. 655 del 1982 e della L. n. 890 del 1982, art. 8: premesso che l’Ufficio ha proceduto alla notifica dell’appello direttamente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e che il piego è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, ritiene che la notifica doveva ritenersi valida o, comunque, doveva esserne ordinata la rinnovazione.

Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3), la disciplina applicabile non è quella dettata dalla L. n. 890 del 1982, bensì quella concernente il servizio postale ordinario (tra le altre, Cass. nn. 1906 del 2008, 25616 del 2010, 16488 del 2016; analogamente, per la notifica degli atti tributari, cfr. Cass. nn. 17598 del 2010, 15315 del 2014, 14501 del 2016).

Il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (“Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1^ e 2^ del codice postale e delle telecomunicazioni”), prevede, all’art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dal D.M. 1 ottobre 2008, artt. 24 e 25 (recante l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale) (v., per riferimenti, Cass. n. 2047 del 2016).

Ne deriva che, come nella ipotesi di omesso invio della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8,anche nel caso in cui sia mancato l’invio al destinatario dell’avviso di giacenza della raccomandata ordinaria (adempimento che nella fattispecie non risulta eseguito) si configura la nullità (non l’inesistenza) della notifica dell’atto d’impugnazione, con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell’intimato, di ordinarne la rinnovazione.

3. Resta assorbito il secondo motivo.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, dinanzi alla quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza degli appellati l’atto d’impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di legge (da ult., Cass. n. 19563 del 2014).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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