Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26094 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25875/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

e

l'”Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli il 27 marzo 2014 n. 3144/48/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) dell’1 luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 27 marzo 2014 n. 3144/48/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposta di registro ed I.N. V.I.M., ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di S.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 29 aprile 2013 n. 538/28/2012, con compensazione delle spese giudiziali. S.A. è rimasta intimata. Equitalia Sud Spa è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c, degli artt. 2946 e 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la compiuta decorrenza del termine di decadenza quinquennale dalla formazione del giudicato sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 30 maggio 2001 n. 159/42/2001, prima della notifica della cartella di pagamento il 12 aprile 2010.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c, e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la compiuta decorrenza del termine quinquennale di decadenza dalla formazione del giudicato sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 30 maggio 2001 n. 159/42/2001, prima della notifica della cartella di pagamento il 12 aprile 2010.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.2 La ricorrente deduce che, dopo la formazione del giudicato tributario, la pretesa impositiva non sarebbe soggetta al termine quinquennale di decadenza, bensì al termine decennale di prescrizione, per cui, nella specie, la notifica della cartella di pagamento sarebbe stata tempestivamente eseguita (12 aprile 2010) prima del compiuto decorso di un decennio (15 luglio 2012) dal momento del passaggio in giudicato (15 luglio 2002).

1.3 Ora, è pacifico che, in tema d’imposta di registro e di I.N. V.I.M., il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (ora art. 25) si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento (Cass., Sez. 5, 7 gennaio 2014, n. 842; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13179; Cass., Sez. 5, 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2015, n. 21623; Cass., Sez. 6, 11 maggio 2018, n. 11555).

1.4 Il giudice di appello ha fatto malgoverno di tale principio, ritenendo la computabilità del termine quinquennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza e concludendo per la tardività della notifica dell’atto impositivo oltre tale scadenza.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

3. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della progressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole nella somma complessiva di Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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