Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26094 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.16/12/2016),  n. 26094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20722-2015 proposto da:

G.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVUOR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato OLINDO DI FRANCISCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONAI DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

avverso il Decreto n R.G. 1172/2014 del TRIBUNALE di AGRIGENTO

dell’11/2/2015, depositato il 3/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAROTTA CATERINA;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI (delega avvocato RICCI) difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, condivisa dal collegio.

2 – Con ricorso al Tribunale di Agrigento, G.A., presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della condizione di invalidità ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento. Il c.t.u. officiato escludeva la sussistenza di tale condizione. Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 c.p., bis, comma 5, omologava l’accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico della ricorrente le spese processuali e quelle di c.t.u..

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., G.A. impugna il decreto emesso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7, limitatamente alla statuizione sulle spese.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

3 – Con il motivo la ricorrente censura il decreto per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003 e dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. Lamenta che il Tribunale, nonostante la parte avesse presentato rituale dichiarazione ai fini dell’esonero dalle spese ed altresì depositato autocertificazione dello stato di famiglia e certificazione della situazione tributaria rilasciata in data 11/3/2014 dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento per tutto il nucleo familiare, abbia ritenuto inapplicabile il beneficio dell’esenzione.

4 – Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove statuisce sulle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

5 – Il ricorso è, tuttavia, manifestamente infondato.

Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che: “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. 4 aprile 2012, n. 5363; Cass. 4 marzo 2014, n. 7980; Cass. 7 ottobre 2014, n. 21120; Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

E’ stato, altresì, precisato che l’inciso “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè deve ritenersi l’efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorchè materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Cass. 26 luglio 2011, n. 16284; Cass. 10 gennaio 2014 n. 428; Cass. 20 gennaio 2014 n. 1023).

Nel caso di specie la dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso per a.t.p. era firmata solo dal difensore e non anche dalla parte.

Inoltre l’autocertificazione dello stato e famiglia e la certificazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate, pur prodotte agli atti, non erano state espressamente richiamate nel ricorso introduttivo, non potendo a ciò assimilarsi il fatto che nel ricorso si era dato conto della ricorrenza delle condizioni per l’esonero senza detto espresso richiamo.

6 – In conclusione, il ricorso va rigettato.

7 – Difettando anche in questa fase i presupposti per l’esonero dal pagamento delle spese di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., tali spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

8 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento) sorge al momento del deposito dello stesso” Tuttavia, risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (si veda il provvedimento del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Agrigento del 28/7/2015 in atti), la stessa non deve essere onerata delle conseguenze amministrative previste dal suddetto comma 1 quater (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese processuali che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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