Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26093 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27597-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.N., in proprio e quale socio, amministratore e legale
rappresentante della società LELAS SNC DI N.L. E
S.S., e S.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 194/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 21/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento riguardante IRPEF, IRAP e IRES relativo all’anno d’imposta 2012;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che la pretesa erariale si fonda sulle dichiarazioni di un terzo, che, secondo l’impostazione della parte contribuente, è sia colui che ha ricevuto i pagamenti dalla parte contribuente sia colui che ha emesso una fattura a favore di quest’ultima, fattura che si sarebbe dispersa durante il sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009: tale terzo è portatore di un interesse contrario a quello della parte contribuente, “testimoniato” dalla sua stessa condotta, (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; svuotamento del conto corrente dai pagamenti ricevuti) che ne minano alla base la sua credibilità, per il suo interesse, al fine di non assolvere alla propria obbligazione tributaria e di contro la parte contribuente ha dimostrato sia il rapporto di collaborazione dei cui costi si discute, attraverso i contratti esibiti, sia i pagamenti attraverso i bonifici bancari, sia ancora di aver operato e liquidato le relative ritenute d’imposta su quanto corrisposto;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., (D.P.R. n. 917 del 1986), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, degli artt. 2697,2699,2700 e 2729 c.c., perché gravava sul contribuente l’onere di provare la reale sussistenza dell’operazione fatturata;
il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte:
ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR, e della detrazione di Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020).
La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata a tali principi laddove – affermando che la pretesa erariale si fonda sulle dichiarazioni di un terzo, che, secondo l’impostazione della parte contribuente, è sia colui che ha ricevuto i pagamenti dalla parte contribuente sia colui che ha emesso una fattura a favore di quest’ultima, fattura che si sarebbe dispersa durante il sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009: tale terzo è portatore di un interesse contrario a quello della parte contribuente, “testimoniato” dalla sua stessa condotta, (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; svuotamento del conto corrente dai pagamenti ricevuti) che ne minano alla base la sua credibilità, per il suo interesse, al fine di non assolvere alla propria obbligazione tributaria e di contro la parte contribuente ha dimostrato sia il rapporto di collaborazione dei cui costi si discute, attraverso i contratti esibiti, sia i pagamenti attraverso i bonifici bancari, sia ancora di aver operato e liquidato le relative ritenute d’imposta su quanto corrisposto – non ha fatto buon uso delle regole in ordine al riparto dei rispettivi oneri probatori in quanto, una volta correttamente gravato l’Ufficio dell’onere di dimostrare, anche mediante indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione contestata dall’Ufficio (in quanto manca la fattura, manca la prova del ricevimento del pagamento e il soggetto che nella prospettiva del contribuente l’avrebbe emessa nega di averla emessa) ha erroneamente ritenuto che per la parte contribuente fosse sufficiente, per dimostrare il contrario, allegare semplici indizi sia pure significativi e rilevanti (quali il sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009 e la circostanza che il terzo abbia un interesse contrario rispetto a quello della parte contribuente cosicché la sua testimonianza sarebbe scarsamente attendibile) che certo però non integrano quella pienezza della prova richiesta invece dal principio di diritto sopra enunciato.
Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021