Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26093 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24700/2014 R.G., proposto da:

l'”Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del

responsabile del contenzioso esattoriale per la Regione Campania,

F.S., in virtù di procura a mezzo di scrittura privata

autenticata nella firma dal Notaio D.L.M. da Roma

l'(OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.

Massimo di Lauro, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata

presso il Prof. Avv. Mario Nuzzo, con via Cassiodoro n. 9, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

La “C.E.M. S.r.l.”, con sede in Giugliano in Campania (NA), in

persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Francesco Benedetto Marrocco, con studio in

Pietravairano (CE), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Claudio

Marcone, con studio in Roma, piazza (Ndr: Testo originale non

comprensibile) giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli il 9 giugno 2014 n. 5684/39/2014, notificata il 30 giugno

2014;

letto il parere reso dal P.M., nella persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) dell’1 luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L'”Equitalia Sud S.p.A.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 9 giugno 2014 n. 5684/39/2014, notificata il 30 giugno 2014, che, in controversia su impugnazione di n. 15 estratti di ruolo (e delle relative cartelle di pagamento), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “C.E.M. S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 31 ottobre 2013 n. 109/07/2013. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’atto impugnato dalla contribuente rientrasse nella previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. La “C.E.M. S.r.l.” si è costituita con controricorso, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 5, e art. 360-bis c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che gli estratti di ruolo rientrino nel novero degli “atti impugnabili” dal contribuente dinanzi al giudice tributario, trattandosi di atti interni all’organizzazione dell’agente della riscossione.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, si rileva l’inconferenza dell’eccezione opposta in via pregiudiziale dalla controricorrente, posto che, per un verso, l’art. 348-ter c.p.c., comma 5, è inoperante nel caso di ricorso per motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per un altro verso, l’art. 360-bis c.p.c. esclude l’inammissibilità allorchè l’esame dei motivi offra elementi (nella specie, in ordine alla precisazione dei limiti dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo) per confermare (e ribadire) l’orientamento consolidato.

2. Ciò posto, il motivo è palesemente infondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit.. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 cit. non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass. Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13584; Cass., Sez. 6, 2 novembre 2018, n. 26129).

2.2 Un univoco orientamento si è ormai consolidato in relazione al c.d. “estratto di ruolo”, che è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass., Sez. 6, 9 maggio 2018, n. 11028).

In proposito, dopo un primo arresto nel senso dell’autonoma impugnabilità (Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2014, n. 2248), si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’amministrazione finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. 5, 15 marzo 2013, n. 6610; Cass., Sez. 6, 22 settembre 2017, n. 22184; Cass., Sez. 6, 9 settembre 2019, n. 22507).

In particolare, si è sottolineato che l’inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l’esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo, infatti, alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l’eventuale contestazione dell’attività certificativa del concessionario in sè considerata – ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell’estratto e quanto risultante dal ruolo – avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell’estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un “annullamento” della certificazione (così: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704).

2.3 Ciò non di meno, è stato anche evidenziato che le cose stanno diversamente là dove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso, sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo, non ostandovi l’ultima parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in quanto “una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”(così: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704 – nello stesso senso: Cass., Sez. 6, 1 giugno 2016, n. 11439; Cass., Sez. 6, 12 ottobre 2016, n. 20611; Cass., Sez. 6, 9 settembre 2019, n. 909); ovviamente l’impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27799).

1.4 Peraltro, si è anche aggiunto che, in tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, e la ratio della previsione secondo cui al contribuente non va – di regola – notificato l’estratto di ruolo, bensì la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene trasfuso, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26, risiede proprio nell’esigenza di rendere ostensibili al medesimo le ragioni ed i presupposti che hanno dato origine alla pretesa fiscale azionata dall’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5”, 17 aprile 2015, n. 7874) con la conseguenza che l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto di ruolo riportante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, potendo legittimare al più l’impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo (Cass., Sez. 6, 9 settembre 2019, n. 909).

1.5 In relazione al caso di specie, va, dunque, ribadito e confermato che, per quanto l’estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge, tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica (Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1302; Cass., Sez. 6, 25 febbraio 2019, n. 5443; Cass., Sez. 6, 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 29294).

1.6 La Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, affermando che la contribuente aveva impugnato – unitamente agli estratti di ruolo – le corrispondenti cartelle di pagamento per l’asserito difetto della relativa notifica, per cui non vi era stata alcuna violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Francesco Benedetto Marrocco da Pietravairano (CE), per dichiarato anticipo; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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