Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26093 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20563-2009 proposto da:

ASSIMOCO VITA SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro-tempore (in qualità di procuratore ad negotia), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato

BONITO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLALEO

LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO ROMA 1);

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 25.9.09, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il Relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La società Assimoco Vita s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 132/06/08, depositata il 12 novembre 2008, con la quale è stato rigettato l’appello da essa società proposto avverso la liquidazione delle spese di giudizio disposta nella sentenza di primo grado, unitamente all’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’appello ha motivato rilevando che i primi giudici avevano correttamente quantificato le spese di giudizio sia in quanto il ricorso non affrontava alcuna questione di particolare complessità; sia perchè la sentenza della Corte Costituzionale 274/2005 si è limitata a prevedere l’obbligo per il giudice tributario di liquidare le spese anche nell’ipotesi nelle quali si dichiari la cessazione della materia del contendere; sia perchè sono stati abrogati i minimi tariffari di cui al D.M. n. 233 del 2006.

L’Agenzia non controdeduce.

2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente pone il seguente quesito di diritto, in relazione ad un denunciato vizio di legge: se la C.T.R. pronunciandosi sulla sentenza 132/06/08, sulla richiesta dell’odierno ricorrente in merito alla liquidazione delle spese di lite (quantificate in Euro 8.752,00 nella nota spese depositata nel procedimento di primo grado come alleg. 5, redatta sulla scorta della media tra i valori massimi e minimi della tariffa) liquidate equitativamente dalla C.T.P. di Roma nella misura di Euro 650,00 e confermate dalla C.T.R. con la seguente motivazione …….., stante la piena e totale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado rimasta contumace, abbia violato il disposto del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, n. 2 conv. In L. n. 248 del 2006 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 perchè ritenendo aboliti i minimi tariffari dei Dottori Commercialisti, la liquidazione veniva effettuata non tenendo conto delle tariffe professionali di cui al D.P.R. n. 645 del 1994 e con ciò incorrendo in vizio di falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 1, convertito, nonchè dell’art. 92 c.p.c. perchè nell’escludere la ripetizione delle spese di lite non rispettava i minimi tariffari.

2.1 Al quesito posto può rispondersi richiamando il principio già enucleato da questa Corte (Cass. N. 22287 del 2009; coni. N. 21932/06) che ha affermato In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d’appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi sulla tariffa applicabile, nonchè sui criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. Il potere-dovere del giudice d’appello presuppone, comunque, che qualora la censura riguardi la violazione dei minimi tariffari, la parte indichi gli importi nonchè le singole voci riportate nella nota spese, non potendosi desumere tali dati da memorie illustrative successive, tenuto conto che tale onere dell’appellante vale a configurare l’ambito del devolutum in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio di appello.

2.3 Dall’applicazione di tale principio consegue che il motivo appare manifestamene fondato.

3. Con il secondo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere l’impugnata sentenza specificato le singole voci a cui si riferisce la liquidazione effettuata, malgrado il punto fosse stato specificamente impugnato dall’appellante.

3.1 Il motivo appare manifestamente fondato sia perchè dotato della necessaria autosufficienza (viene infatti trascritta la relativa doglianza di cui all’appello), sia perchè, esistendo una specifica domanda sul punto, il giudice aveva l’obbligo di pronunciarsi distinguendo tra le spese, i diritti e gli onorari, onde dare la possibilità sia alla parte vincitrice che a quella soccombente della verifica e quindi dell’eventuale impugnazione.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del ricorso”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che, pertanto, la impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della competente Commissione Regionale, che provvederti ad applicare il principio di cui sopra ed a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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