Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26092 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24665/2014 R.G., proposto da:

l'”Equitalia Nord S.p.A.”, con sede in Milano, in persona del

procuratore speciale Z.G.P., in virtù di procura a mezzo

di scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio

C.L. da Milano il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentata e

difesa dall’Avv. Maurizio Cimetti e dall’Avv. Giuseppe Parente, con

studio in Verona, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Sante

Ricci, con studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 16, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

G.G.M.P., rappresentata e difesa dall’Avv.

Salvatore Cimilluca, con studio in Palermo, elettivamente

domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,

giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Torino il 24 febbraio 2014 n. 374/01/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) dell’1 luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L'”Equitalia Nord S.p.A.” (già “Equitalia Nomos S.p.A.”) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 24 febbraio 2014 n. 374/01/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposta di registro e relativi accessori nella misura complessiva di Euro 228.062,25, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di G.G.M.P. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 20 dicembre 2011 n. 139/16/2011, con compensazione delle spese giudiziali. G.G.M.P. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’agente della riscossione avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, senza la preventiva autorizzazione del giudice di prime cure, giacchè le doglianze della contribuente riguardavano la pretesa impositiva, per cui la legittimazione passiva spettava all’ente impositore.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, si rileva che la censura riguarda una norma di carattere processuale a presidio dell’integrità del contraddittorio (il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3), la cui inosservanza – secondo la prospettazione della ricorrente – determinerebbe la nullità della sentenza impugnata. Il che induce a riclassificare il mezzo nei corretti termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Invero, è pacifico che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6″, 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., Sez. 6″, 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., Sez. 6″, 7 novembre 2017, n. 26310).

1.1 Ciò posto, il motivo (così come riqualificato d’ufficio) è fondato.

1.2 Invero, risulta per tabulas che, nonostante l’istanza dell’agente della riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino non aveva autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore, il quale, perciò, era rimasto estraneo al giudizio di prime cure.

1.4 L’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

1.5 In applicazione di tale orientamento, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5, 28 aprile 2017, n. 10528) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8295). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass., Sez. 6″, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5″, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6″, 18 febbraio 2020, n. 3955).

1.6 Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1″, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2″, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1″, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1″, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1″, 2 ottobre 2019, n. 24589).

Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l’ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l’agente della riscossione non necessiterebbe di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l’ente impositore creditore (Cass., Sez. 6″, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5″, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6″, 18 febbraio 2020, n. 3955).

1.7 Viceversa, quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., Sez. 5, 15 aprile 2011, 8613).

1.8 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio di diritto, affermando che l’incensurabilità della valutazione discrezionale del giudice di primo grado in ordine alla chiamata in causa dell’ente impositore comportasse – stante l’omessa pronunzia sul punto – la legittimazione passiva dell’agente della riscossione, nonostante l’inequivoca riferibilità delle doglianze della contribuente all’inesistenza della pretesa tributaria, sul presupposto che nessun debito emergesse a suo carico dalle sentenze poste a fondamento della cartella di pagamento (per l’imputabilità ad altri contribuenti). Per cui, tale riscontro avrebbe dovuto indurre al semplice riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, in diversa composizione, la quale autorizzerà la chiamata in causa dell’ente impositore e procederà al giudizio di merito, disponendo, se del caso, la rinnovazione degli atti nulli ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, 546, ex art. 59, comma 2, e provvedendo, altresì, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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