Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26092 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.16/12/2016), n. 26092
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20998/2014 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO
66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VIEL, rappresentato e
difeso dagli avvocati ALBERTO MALTONI, ANDREA MALTONI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 361/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 13/11/2013, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
Con sentenza in data 13 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da C.B. avverso la sentenza n. 54/17/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto sulle sue istanze di rimborso IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000. La CTR osservava in particolare che, pur convenendo sull’assenza di una preclusione derivante da “giudicato esterno”, dato che il primo giudizio instaurato sulle istanze di rimborso di detta imposta per le annualità de quibus si era estinto per la mancata riassunzione avanti al giudice di appello in seguito a cassazione con rinvio, confermava la valutazione di carenza probatoria della presentazione delle istanze medesime nel termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30 (recte, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 329 c.p.c., posto che la CTR ha fondato la propria pronuncia sulla circostanza di fatto – dichiaratamente diversa da quella basante la decisione della CTP – che non risulta provato agli atti la presentazione di un’istanza di rimborso rispettosa del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30 (recte, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38).
La censura è fondata.
Su tale circostanza infatti deve affermarsi la formazione di un “giudicato interno”, trattandosi all’evidenza di un presupposto fattuale implicitamente affermato dalla pronuncia di primo grado e non essendo tale questione stata oggetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia fiscale, sicchè la questione stessa non poteva perciò essere più rilevata dal giudice di appello, in quanto preclusa.
La fondatezza del primo motivo è assorbente degli altri due.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016