Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26092 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 05/12/2011), n.26092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA SALVATORE LETTIERI & CO AZ. COM. ITALIANA srl,

rappresentata e

difesa dall’avv. Oliva Andrea ed elettivamente domiciliata in Roma

presso l’avv. Giovanni Zacà in via Cola di Rienzo n. 149;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 50/15/08, depositata il 22 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La srl La Salvatore Lettieri & Co. Az. Comm. Italiana propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 50/15/08, depositata il 22 aprile 2008, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Castellaimnare di Stabia, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ai fini dell’IVA, dell’IRPEG e dell’IRAP per l’anno 1999.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente si duole che non sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, stante la nullità della sua notificazione e che non sia stato comunicato l’avviso di trattazione della causa; ed assume che la sentenza sia “da riformare in quanto fonda la sua motivazione sulla circostanza che il processo verbale di constatazione è stato depositato, in uno agli allegati, soltanto in sede di appello, contravvenendo così al divieto di esibire documenti e di disporre di nuove prove in sede di appello”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Quanto alle prime due censure, i relativi quesiti, come formulati, si rivelano inidonei alla stregua del paradigma fissato dall’art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto astratti e senza riferimento alla fattispecie, atteso che nel primo caso la ricorrente chiede se “la notifica dell’atto di appello, avvenuta in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 49, rende la sentenza nulla ..”, mentre nel secondo caso chiede a questa Corte “se la mancata notifica dell’avviso di trattazione della causa determina violazione dei principi del contraddittorio e della difesa ..”.

In ordine alla terza censura, anche a voler ritenere idoneo il quesito “se il deposito del p.v.c. viola il principio di disporre nuove prove in appello, con la conseguenza della riforma della sentenza”, essa appare inammissibile in quanto, in ordine alla motivazione dell’atto impositivo, non investe l’altra, sostanziale, ratio deciderteli della pronuncia, secondo la quale, per un verso il detto “processo verbale è stato regolarmente notificato alla parte”, e quindi depositato in primo grado (“in data 15/3/2006”), e per altro verso “l’avviso di accertamento impugnato riproduce gli elementi essenziali dell’atto richiamato ed indica tutti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto” che ne sono alla base. Il riferimento, nella sentenza, alla “riproposizione, in ogni caso” del processo verbale di constatazione, “completo di allegati, con il presente appello”, è perciò, a ben vedere, ultroneo.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi degli art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 5.000, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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