Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26091 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 18118-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13785/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’avvocato M.M. ha chiesto la correzione dell’errore materiale che ha assunto sia contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 13785 del 6 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate – riscossione contro l’ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018 di questa Corte, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a favore del controricorrente R.U.. A detta del ricorrente, l’ordinanza di questa Corte n. 13785 del 6 luglio 2020 sarebbe affetta da errore materiale, sia per aver liquidato le spese di lite in misura incongrua, ovvero in Euro 10.000,00 invece che in Euro 43.813,85, importo che si assume dovuto in applicazione della tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014; sia per aver omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dello stesso avv. M.M., che nel giudizio di legittimità de quo era uno dei difensori del controricorrente e si era dichiarato antistatario.

2.Il ricorso non risulta notificato a nessuna delle parti del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza che si vorrebbe correggere, né alcuna di esse si è costituita in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Al procedimento per la correzione dell’errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione – in virtù del richiamo espresso agli artt. 356 ss. c.p.c., contenuto nell’art. 391-bis c.p.c., comma 1 – si applicano le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, a ciò non ostando la natura non impugnatoria del rimedio (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018, in motivazione).

Tanto premesso, “Requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, “ex” art. 291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima.” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15539 del 17/10/2003; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6813 del 02/04/2015).

Quanto poi ai destinatari della necessaria notificazione del ricorso, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011). Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la correzione dell’errore materiale, a norma dell’art. 391-bis c.p.c., può essere richiesta dalla parte interessata con ricorso “ai sensi degli artt. 356 ss. c.p.c.”, notificato alle controparti.

Nel caso di specie il ricorrente – che nel ricorso ha fatto riferimento alle formalità di cui all’art. 288 c.p.c., ma non a quelle di cui al combinato disposto degli artt. 391-bis e 356 ss. c.p.c. – non ha dimostrato di aver provveduto alla notifica dell’atto ad alcuna delle controparti interessate, sicché non sussistono neppure i presupposti per disporre l’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune di esse.

Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese, poiché “Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 – bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali ” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione delle controparti del ricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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