Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26091 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24289/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.I.A., D.I.G., D.I.R. e

D.I.S., rappresentati e difesi dall’Avv. Silvio

D’Andrea, con studio in Como, e dall’Avv. Fabrizio Grassetti, con

studio in Roma, via Pompeo Magno 216, ove elettivamente domiciliati,

giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrenti –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 25 febbraio 2014 n. 987/30/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) dell’l luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 25 febbraio 2014 n. 987/30/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposta di successione e relativi accessori nella misura complessiva di Euro 459.491,83, ha respinto sia l’appello proposto in via principale dalla medesima che l’appello proposto in via incidentale da D.I.A., D.I.G., D.I.R. e D.I.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como col n. 106/02/2011, con compensazione delle spese giudiziali. D.I.A., D.I.G., D.I.R. e D.I.S. si sono costituiti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente qualificato come “legatari” i controricorrenti (con la conseguente esclusione della responsabilità solidale con gli eredi per il pagamento dell’imposta di successione), trattandosi di questione riservata alla cognizione del giudice ordinario.

1.1 I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione sul rilievo della carenza di interesse ad agire della ricorrente ex art. 100 c.p.c. a seguito del pagamento integrale dell’imposta di successione sin dal 14 giugno 2013 (quindi, in epoca anteriore alla proposizione dell’odierna impugnazione).

1.2 L’eccezione è fondata.

1.3 Invero, come si evince dalla documentazione prodotta dai controricorrenti, l’obbligazione tributaria è stata interamente adempiuta ben prima della stessa proposizione del ricorso per cassazione.

Pertanto, non vi è dubbio che il pagamento della intera imposta dovuta – anche quando avvenuto in base ad una nuova iscrizione a ruolo della medesima somma – determina la carenza originaria di interesse ex art. 100 c.p.c. alla proposizione del ricorso per cassazione.

Difatti, adattando alla fattispecie in disanima il principio espresso da questa Corte con specifico riguardo al caso similare del pagamento sopravvenuto dell’imposta dovuta nel corso del giudizio di legittimità (il quale determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13109; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2014, n. 16324), si può affermare che la spontanea soddisfazione della pretesa tributaria da parte degli obbligati, che sia comprovata – come nel caso in esame – dalla quietanza depositata in allegato al controricorso (in ordine alla quale non opera la preclusione di produzione di nuovi documenti ex art. 372 c.p.c.) e la mancanza di contestazione fra le parti in ordine a tale circostanza (in relazione quale nulla è stato dedotto ex adverso dalla ricorrente), determina per il giudice di legittimità il venire meno del dovere di pronunziare sull’impugnazione (absolutio ab instantia) proposta in epoca successiva.

1.4 Su tali premesse, dunque, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione (per carenza di interesse).

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella somma complessiva di Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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