Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26091 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 05/12/2011), n.26091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.L., rappresentato e difeso dall’avv. Giuliani

Gabriella ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Monaldo

Mancini in via Gallia n. 89;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 129/27/06, depositata il 12 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 129/27/06, depositata il 12 marzo 2007, che, nel giudizio promosso da G.L. con l’impugnazione del diniego del rimborso delle ritenute IRPEF alla fonte, operate dal 1994 al 2001, sulla pensione privilegiata ordinaria conseguita per l’infermità contratta nel corso del servizio prestato nell’Arma dei carabinieri, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Gorgonzola, avverso la sentenza di accoglimento della domanda, per violazione del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.

Il giudice d’appello, rilevato che l’ufficio aveva proposto appello “deducendo la nullità dell’impugnata sentenza; il palese contrasto con il consolidato orientamento della S.C. e la intervenuta decadenza dell’istanza di rimborso per decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38”, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dopo aver affermato che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 prescrive, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione dell’oggetto della domanda, vale a dire la richiesta di riforma o di annullamento totale o parziale della sentenza pronunciata in primo grado, la quale viene a determinare un’eventuale restrizione dell’oggetto del giudizio rispetto a quello di primo grado. Nella fattispecie nessuna richiesta ha fatto l’Ufficio.” Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene quattro motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, censura la decisione per aver ritenuto inammissibile l’appello in quanto privo dell’indicazione dell’oggetto della domanda, laddove il gravame invocava espressamente la riforma della sentenza di primo grado; con il terzo, critica la sentenza per vizio di motivazione sul punto; con il secondo motivo, denunciando violazione del detto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, censura la decisione per aver ritenuto inammissibile l’appello in quanto privo dell’indicazione dell’oggetto della demanda, inteso come mancanza dei motivi specifici di impugnazione, laddove il gravame sarebbe articolato in tre distinti ordini di censura, sviluppati da pag. 3 a pag. 8 dell’atto di appello; con il quarto motivo, critica la sentenza per vizio di motivazione sul punto.

Questa Corte ha affermato che “anche nel processo tributario l’atto con cui si propone l’impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” (Cass. n. 687 del 2007); “l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 1224 del 2007).

Nella specie, già dallo svolgimento del processo della sentenza impugnata – come, del resto, dai passi del gravame riportati nel ricorso dall’amministrazione ricorrente – risulta che l’amministrazione con l’appello aveva dedotto la nullità della sentenza, il palese contrasto con il consolidato orientamento della S. C. in materia di regime fiscale delle pensioni privilegiate, e la intervenuta decadenza del contribuente del diritto al rimborso per decorrenza del termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sicchè l’impugnazione sembra essere immune dai vizi ad esso addebitati dalla Commissione regionale.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo ed il secondo motivo sono manifestamente fondati, assorbito l’esame del terzo e del quarto motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo e il secondo motivo del ricorso vanno accolti, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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