Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26090 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23762/2014 R.G., proposto da:

l'”Equitalia Nord S.p.A.”, con sede in Milano, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Fiertler, con studio in Roma, via (Ndr: Testo originale non

comprensibile) ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

L.F.; Agenzia delle Entrate;

– intimati –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 20 febbraio 2014 n. 903/32/2014, non notificata; udita

la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) dell’1 luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l'”Equitalia Nord S.p.A.”, nella qualità di incorporante la “Equitalia Esatri S.p.A.”, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 20 febbraio 2014 n. 903/32/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di iscrizione ipotecaria a garanzia del credito riveniente da tre cartelle esattoriali non pagate, ha respinto l’appello proposto dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 12 dicembre 2012 n. 377/24/2012, con compensazione delle spese giudiziali. L.F. non si è costituita nel presente procedimento. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, degli artt. 101 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver rilevato l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che pure era stata parte del giudizio di prime cure.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2) e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver adottato una motivazione soltanto apparente, essendosi limitata a “copiare” la motivazione della sentenza di prime cure.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate all’intimata.

Ritenuto che:

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1 Invero, come si può desumere dall’esame degli atti processuali (in particolare, dalla ricevuta di accettazione della raccomandata), la ricorrente ha provveduto alla spedizione per la notifica alla controparte del ricorso per cassazione il 3 ottobre 2014, omettendo di depositare in Cancelleria il relativo avviso di ricevimento fino all’odierno svolgimento dell’adunanza camerale. Nè l’intimata si è costituita in giudizio nel medesimo termine.

1.2 E’ pacifico che, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., Sez. 6, 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641).

1.3 Peraltro, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass., Sez. Un., 14 luglio 2016, n. 14594). Ma neppure questo adempimento è stato osservato dalla ricorrente.

2. Pertanto, non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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