Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26090 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.16/12/2016), n. 26090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22422/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 153/37/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 16/05/2011 e depositata il 05/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio che il 5 luglio 2011 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto il 28 aprile 2010 contro la sentenza della CTP – Roma emessa il 13 marzo 2009 nei confronti di D.A.G., che non spiega difese nel giudizio di legittimità.
A seguito della notifica della relazione non è stata depositata alcuna memoria; la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016.
Il giudice regionale ha osservato che, mancando l’avviso di ricevimento dell’appello, non si sarebbe verificato il “completamento della notifica” al contribuente.
Col ricorso in esame, articolato sui due motivi per violazione di norme di diritto processuali, la difesa erariale esattamente rileva che l’appello ha prodotto tutti i suoi effetti impugnatori, laddove esso è stato tempestivamente consegnato all’ufficio postale per l’inoltro al contribuente e questo si è regolarmente costituito dinanzi alla CTR, come risulta dalla stessa decisione sul gravame.
Infatti, nel contenzioso fiscale, la notifica diretta del ricorso a mezzo posta si considera fatta nella data di spedizione anche per l’appellante (art. 16, comma 5, art. 20, comma 2, art. 53, comma 2 proc. trib.), fermo restando che l’avviso di ricevimento costituisce prova per dimostrare il suo perfezionamento (Cass., se. trib., n. 22932 del 2014). In mancanza, opera il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui nessuna nullità può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, il che vale anche per le notificazioni in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado qualche irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sei lav., n. 13857 del 2014). Sicchè ogni vizio è sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato (Cass., se. 1, n. 22995 del 2014), senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 2, n. 17804 del 2011).
Accolto il ricorso, la sentenza d’appello va cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, procederà all’esame della vertenza e regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016