Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2609 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20093/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, R.g. 228/13,

depositato il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che si riporta.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 12.2.2013 V.F. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

Il c.t.u. officiato accertava solo la sussistenza di una invalidità del 100% (non, dunque, una impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di attendere agli atti quotidiani della vita). Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni.

Il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese processuali nonchè quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

V.F. è rimasto intimato.

Con il motivo di ricorso l’I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5.

Lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata al difensore del ricorrente la somma di Euro 600,00, oltre IVA e CAP come per legge “che pone a carico dell’I.N.P.S.”, non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove condanna l’I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto a V.F. il requisito sanitario da lui invocato.

In sede di merito vi è stata dunque un’evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., di guisa che l’I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781, Cass., 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere accolto con cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell’odierno intimato e decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c..

Per l’effetto le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere dichiarate non ripetibili atteso che l’invalido aveva formulato nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

Del pari devono essere dichiarate non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa il decreto con riguardo al capo delle spese e decidendo nel merito dichiara non ripetibili le spese del giudizio di primo grado oltre che quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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