Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2609 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2093-2015 proposto da:

COMUNE DI SAN GIORGIO PIANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE giusta delega a margine.

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato VALERIA AMATIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MAZZANTI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLELUORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato AMATIELLO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.G., comproprietario di terreni agricoli e fabbricabili ubicati in Comune di Comune di (OMISSIS) dallo stesso coltivati insieme con i famigliari comproprietari, impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Bologna, gli avvisi di accertamento per mancato pagamento ICI relativa agli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente territoriale e l’adita Commissione Regionale rigettava l’appello sul rilievo che il contribuente fosse un imprenditore agricolo coltivatore diretto del fondo ritenendo irrilevante il fatto che lo stesso esercitasse l’attività agraria nella forma di società semplice.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di San Giorgio di Piano proponendo un unico motivo. Ha resistito depositando controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 3, anche alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte. In particolare la CTR, ritenendo irrilevante la conduzione del fondo da parte della società di persone, avrebbe errato nell’assimilare, in difetto di espressa previsione normativa, i coltivatori diretti alle società semplici, seppure costituite da coltivatori diretti, non essendo ammessa l’interpretazione estensiva per le norme agevolatici.

2 Il motivo è infondato.

2.1 Si controverte sull’applicabilità dell’agevolazione prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, commi 1 e 2, lett. b), seconda parte.

2.2 L’art. 9, stabilisce che l’esonero e la riduzione dell’imposta è riconosciuta ai “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purchè dai medesimi condotti” Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), seconda parte, considera non fabbricabili “i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all’allevamento degli animali”. Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, chiarisce che “Agli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e melattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.”

2.3 Venendo alla fattispecie in esame va rilevato come è pacifica la destinazione urbanistica delle aree oggetto di causa così come non è contestata la qualità di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale di G.G. nè l’utilizzazione agro-silvo-pastorale degli immobili da parte idei contribuente.

2.4 La questione giuridica controversa riguarda l’esatta individuazione, ai fini che fiscalmente interessano, della qualità del soggetto che conduce il fondo di cui è possessore e verificare la corrispondenza a quello che secondo la norma ha diritto all’agevolazione fiscale. E’ infatti circostanza accertata perchè incontroversa che G.G. esercita la sua attività non come persona fisica ma in forma di una società semplice costituita con i propri familiari.

2.5 Contrariamente a quanto argomentato in sentenza, la società semplice va pur sempre considerata un complesso unitario, portatore di una propria volontà e di propri interessi giuridicamente protetti distinti rispetto ai soci e dotata di autonomia patrimoniale sia pur con connotazioni meno intense rispetto alle altre società di persone e a quelle di capitali.

2.6 Ciò premesso, mette conto osservare come la materia per cui è causa stata oggetto di nuovi e più recenti interventi normativi che hanno ridefinito la figura di imprenditore agricolo, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 99 del 2001, art. 1, commi 1 e 3, “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 del 1999, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro” “Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari…”.

2.7 Osserva il Collegio come in tempi recenti, superando, un contrario indirizzo giurisprudenziale, si è venuto a consolidare un nuovo orientamento, cui va data continuità, secondo il quale le nuove Disp. contenute di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, e del D.Lqs. n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione fornendo una letturà più in alinea con la normativa Eurounitaria.

2.8 In particolare è stato affermato “In tema di ICI, le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica della L. n. 153 del 1975, art. 12, da parte del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, e della sua successiva abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto, preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio, n. 1257 del 1999, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”. (Cass. n. 28062/2018, Cass. n. 375 /2017,11415/2019).

2.9 Nella fattispecie risulta accertato che il contribuente e i soci, comproprietari pro indiviso dei fondi, possiedono congiuntamente la qualifica imprenditore professionale e la compagine sociale non può che avere ad oggetto attività agricola essendo peraltro escluso, ai sensi dell’art. 2249 c.c., che le società semplici possano svolgere attività commerciali.

3 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4 Avuto riguardo ai contrasti giurisprudenziali registrati in materia, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo aditolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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