Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2609 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2609 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 9992-2010 proposto da:
PASQUINI

ATTILIA

PSQTTL56A48L038S,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell’avvocato ZAZZA ROBERTO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIANTINI ARMANDO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CHECCACCI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI, 82, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA IANNOTTA che la rappresenta e difende giusta

1

Data pubblicazione: 05/02/2014

procura speciale del Dott. Notaio MARCELLO ZAZZARO in
Bibbiena il 27/7/2011, rep. n. 29648;
– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 260/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 23/02/2009, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato ANTONELLA IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

2

1310/2004;

Svolgimento del processo

Attilia Pasquini propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la
sentenza della Corte di appello di Firenze del 23-2-2009 di conferma della
decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta nei confronti di
Franca Checcacci , avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un

ritrasferire in capo alla Pasquini la proprietà di alcuni immobili che
quest’ultima si era aggiudicata ad un asta giudiziaria .
La ricorrente presenta memoria.
L’intimata ha partecipato alla discussione orale a mezzo di difensore con
procura speciale.
Motivi della decisione

1.11 ricorso è ammissibile perché tempestivamente notificato alla controparte
entro l’anno dal deposito della sentenza di appello .
La Checcacci ha conferito procura speciale depositata il 10-9-2011 al
difensore avv.Antonella Iannotta , asserendo che quest’ultima sostituiva il
vecchio difensore avv. Fabio Vezzosi.
Dall’esame del fascicolo di ufficio non risulta che Franca Checcacci abbia
resistito con controricorso a mezzo della difesa dell’ avv. Fabio Vezzosi.
2.Di conseguenza non può essere esaminata l’eccezione di inammissibilità,
formulata dalla Checcacci a mezzo del nuovo difensore , sulla base dei
documenti dalla stessa notificati alla ricorrente: non avendo, infatti
depositato il controricorso, essa, come precisa il primo comma dell’art. 370
c.p.c., può soltanto partecipare come ha partecipato alla discussione orale
senza poter invece produrre documenti, facoltà questa che, come è ribadito
dall’art. 372 cpv. c.p.c. è riservata invece ai soli ricorrente e
controricorrente.Cass.sent.14-2-2001 n.2148
3.Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c
per non avere la Corte territoriale preo in esame le istanze istruttorie
formulate per dimostrare la sussistenza del patto fiduciario tra le parti.
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt.1414,2722 e 2729
c.c. e omessa motivazione in relazione all’art. 360 n.4 e 5 c.p.c.
3

negozio fiduciario che prevedeva l’obbligo per la convenuta Checcacci di

Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art.360 n.5 c.p.c per vizio di
motivazione.
4.11 ricorso è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto e per
mancata formulazione del momento di sintesi.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366
“bis” c.p.c., applicabile ratione temporis essendo stata depositata la

concludersi con un quesito di diritto che compendi: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la
diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (Cass 19769/08).
5. Il tutto deve essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in
condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo
enunciando una “regula iuris”, (Cass 2658/08), così rispondendo al miglior
esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass.
26020/08).
6.Inoltre la

censura di vizio di motivazione deve contenere la chiara

indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
(Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò
specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.
7.Nel presente ricorso è formulato un unico quesito di diritto del seguente
tenore: “il negozio fiduciario avendo natura obbligatoria inter partes (fiduciante e

fiduciario) non soggiace alle limitazioni di ordine probatorio sancite dagli artt. 2721,
2722 e 2725 c. c. e puo dunque essere provato sia attraverso testimoni, sia attraverso
4

sentenza il 23-2-2009 , il motivo di ricorso per cassazione deve

presunzioni “; o nella diversa formulazione che l’Ecc.ma Suprema torte riterra di

adottare.
8. Il quesito di diritto formulato non riproduce la fattispecie concreta
oggetto della cesura,non indica riassuntivamente quale sia l’ errore di
violazione di legge asseritamene compiuto dai giudici di merito, né la regula
iuris invece applicabile , si risolve un una affermazione tautologica non

esprimere un principio di diritto applicabile nella generalità dei casi simili.
Le censure di vizio di motivazione sono prive del momento di sintesi che
individui il fatto controverso ed i punti di contraddittorietà ed illogicità della
motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

ricorrente al

pagamento delle spese processuali ,liquidate in euro 2.800,00 di cui euro
200,00 per spese,oltre generali accessori come per legge.

Roma 26-11-2013

calata nel caso concreto,di modo che Questa Corte non è messa in grado di

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