Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2609 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. un., 04/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35134/2019 proposto da:

C.P., V.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANLUIGI CERUTI;

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO BOTTEON, ANTONELLA CUSIN, e

CHIARA DRAGO;

BE. 90 DI B.A. & C S.N.C., in persona del legale

rappresentante B.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO PALANDRI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO ORSONI, ed ANGELO

POZZAN;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DEI BENI CULTURALI, DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL

TURISMO, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE BELLE ARTI E DEL

PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA ROVIGO E VICENZA, COMUNE DI

BASSANO DEL GRAPPA, PROVINCIA DI VICENZA, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI,

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LE

TELECOMUNICAZIONI, MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI

DEL FUOCO – DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – COMANDO

PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – VICENZA, MINISTERO DELLA DIFESA,

ARPAV – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VICENZA – SERVIZIO STATO E

CONTROLLO DELL’AMBIENTE, AZIENDA SANITARIA ULSS N. (OMISSIS) –

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, U.O. DEL GENIO CIVILE DI VICENZA,

AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO – TAGLIAMENTO – LIVENZA – PIAVE

– BRENTA-BACCHIGLIONE, COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

VICENZA, VENETO AGRICOLTURA – AZIENDA PER I SETTORI AGRICOLO

FORESTALE E AGRO ALIMENTARE – SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO,

COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD SM, COMANDO MILITARE

ESERCITO VENETO SM – UFFICIO LOGISTICO, INFRASTRUTTURE E SERVITU’

MILITARI – SZ. INFRASTRUTTURE, DEMANIO, SERVITU’ MILITARI E

POLIGONI, ENEL – DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI, SEGRETARIATO

REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL

TURISMO PER IL VENETO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 26/09/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Orsoni e Federica Manzi,

per delega dell’avvocato Andrea Manzi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Bassano del Grappa impugnò innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) il D.Dirig. 27 ottobre 2016, n. 189, della Regione Veneto avente ad oggetto l’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto idroelettrico, con opere di presa nel fiume (OMISSIS), da ubicarsi nel centro storico del Comune ricorrente, rilasciata in favore di Be. 90 di B.A. & C. s.n.c.. Successivamente il medesimo decreto fu impugnato da C.P. e V.B..

2. Riunite le cause, il TSAP con sentenza di data 26 settembre 2019 rigettò il ricorso proposto dal Comune di Bassano del Grappa ed i motivi dal n. 2 al n. 9 del ricorso proposto da C.P. e V.B., disponendo in via interlocutoria sul motivo n. 1 di quest’ultimo ricorso, invocante il principio di precauzione, la verificazione a cura del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e riservando al definitivo ogni altra statuizione in rito, nel merito e nelle spese.

3. Osservò il TSAP, per quanto qui rileva, in ordine al ricorso proposto da C.P. e V.B., che, relativamente al secondo motivo avente ad oggetto i pareri di compatibilità ambientale, i quattro pareri (quello della Commissione regionale VIA del 29 luglio 2009, confermato da quello del 29 luglio 2015, il parere della Commissione tecnica regionale ambientale dell’aprile 2014 e quello della Regione del 26 ottobre 2016, disposto in ottemperanza all’ordinanza cautelare del giudice delegato del TSAP di data 19 ottobre 2016) erano concordanti (e tali da incorporare gli apporti resi in sede di VIA e di conferenza di servizi), congruamente motivati ed immuni da evidenti vizi logici, ed emanati sulla base dell’amplissima discrezionalità caratterizzante il giudizio di VIA e che le modifiche progettuali rappresentavano l’adattamento del progetto al contenuto stesso del procedimento autorizzativo. Aggiunse, relativamente al terzo motivo avente ad oggetto il breve lasso di tempo (due giorni) intercorso fra la conferenza di servizi decisoria e la relativa convocazione d’urgenza disposta a seguito dell’ordinanza cautelare di cui sopra, che il ricorso non aggiungeva nulla di dirimente rispetto all’omologo motivo di ricorso del Comune, ed in particolare che della decisione assunta in conferenza di servizi senza la Soprintendenza si sarebbe potuto dolere la sola P.A. eventualmente pretermessa.

Osservò ancora, relativamente al quinto motivo di ricorso, che non vi era contraddizione sul diverso avviso, manifestato in diverse fasi del procedimento autorizzativo, sulla necessità o meno del rialzo dell’esistente traversa, essendo stata assunta la definitiva statuizione tecnica sull’immodificabilità della sommità di detta traversa nel parere n. 3917 del 2014, che aveva espresso unitariamente il parere della Regione su tale aspetto. Aggiunse infine, circa il sesto motivo, che il decreto impugnato aveva dato atto delle numerose osservazioni proposte, da singoli e associazioni, nei confronti della realizzanda centralina, fermo restando che non vi era un obbligo di risposta specifica da parte della PA alle osservazioni di soggetti terzi (costituendo un semplice strumento di apporto collaborativo non vincolante), e che non si comprendeva in cosa fosse consistito il difetto di imparzialità del procedimento autorizzatorio

4. Hanno proposto ricorso per cassazione C.P. e V.B. sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi Be. 90 di B.A. & C. s.n.c. e la Regione Veneto. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 180, comma 2. Osserva la parte ricorrente che, in violazione della norma citata, il giudice delegato aveva autorizzato la produzione di nuovi documenti da parte di Be. 90 di B.A. & C. s.n.c. dopo il provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione, rigettando altresì l’istanza di revoca della detta autorizzazione, e che il TSAP ha omesso di pronunciare sull’eccezione processuale di inammissibilità della nuova produzione di documenti.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2016 e della L.R. Veneto n. 10 del 1999, nonchè motivazione illogica e carente. Osserva la parte ricorrente che vi è carenza di motivazione a causa dell’apodittica affermazione di congruità motivazionale ed immunità da vizi logici dei quattro pareri di compatibilità ambientali, i quali non avevano invece esaminato le gravi problematiche idrogeologiche e i pericoli di sicurezza statica del palazzo antico (OMISSIS), dichiarato “monumento nazionale”, di proprietà dei ricorrenti e che carente è la motivazione anche nella parte in cui afferma che le modifiche progettuali non furono altro che l’adattamento del progetto al contenuto autorizzatorio, laddove la Regione avrebbe dovuto invece promuovere un nuovo procedimento di VIA.

3. Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osserva la parte ricorrente che, dato il tempo assai ristretto fra la conferenza di servizi decisoria del 26 ottobre 2016 e la relativa convocazione, non era stata disposta alcuna istruttoria, omettendosi inoltre il rilascio del parere integrativo per ottemperare all’ordinanza del 19 ottobre 2016, e senza che vi fosse il tempo sufficiente per effettuare un sopralluogo in loco allo scopo di accertare la presenza sia della falda scoperta nelle fondamenta del palazzo (OMISSIS) sia i ripetuti cedimenti del manto stradale dovuti al terreno franoso.

4 Con il quarto motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione osserva la parte ricorrente che vi era stata carenza di motivazione e contraddittorietà degli atti delle conferenze di servizi circa l’innalzamento di una traversa di 30 cm., opera indispensabile come ribadito dai tecnici della società Be. 90 e dalla perizia prodotta.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 9 e 10, dell’art. 9 dello Statuto della Regione Veneto. Osserva la parte ricorrente che nell’impugnato decreto non vi è alcuna valutazione delle osservazioni trasmesse alla Regione dai soggetti legittimati ai sensi della L. n. 241 del 1990 e che l’Autorità decidente deve tenere conto delle osservazioni che pervengono alla conferenza dei servizi se motivate e pertinenti.

6. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è stato proposto in relazione alla causa promossa dagli odierni ricorrenti per la quale la sentenza impugnata si è limitata a provvedere in ordine ai motivi dal secondo al nono, disponendo in ordine al primo motivo per l’ulteriore istruzione e riservando all’esito la decisione in ordine al merito ed alle spese processuali.

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell’art. 202 del T.U. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poichè l’espressione “decisione interlocutoria” ivi contenuta va interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 (fra le tante da ultimo Cass. Sez. U. 1 febbraio 2016, n. 1835). Ai fini dell’ammissibilità del ricorso immediato in Cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202, per sentenza “definitiva ma non conclusiva” deve intendersi la decisione che pronunci parzialmente sulla controversia (con conseguente prosecuzione del processo) solo qualora il giudice abbia emesso un espresso provvedimento di separazione (istituto non ignoto al regime processuale speciale dettato in materia), ovvero abbia implicitamente disposto tale separazione pronunciando sulle spese in ordine alle statuizioni adottate (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2009, n. 22753).

Nella decisione impugnata non è ravvisabile nè un provvedimento di espressa separazione, nè una pronuncia sulle spese, le quali sono state invece riservate al “definitivo”, come si legge nella sentenza del TSAP. Trattasi pertanto di decisione impugnabile solo con la decisione definitiva.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di Be. 90 di B.A. & C. s.n.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Regione Veneto, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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