Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2609 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2609 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27761-2016 R.G. proposto da:
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona
del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente

domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Clementina Pulii;
– ricorrente contro
Franzi Teresa;
– intimataavverso la sentenza n. 1655/2016 del Tribunale di Foggia,
depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata 26/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.
RITENUTO
Teresa Franzi ha proposto opposizione agli atti esecutivi

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art.
612 cod. proc. civ. proposto dalla stessa nei confronti
dell’I.N.P.S. per conseguire coattivamente la propria iscrizione,
quale bracciante agricolo, negli elenchi di variazione di cui

608 del 1996) del comune di residenza per le giornate e per gli
ani riconosciuti in una sentenza del giudice del lavoro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha
accolto l’opposizione, condannando l’Ente previdenziale alle
spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, non appellabile, l’I.N.P.S. ha proposto
ricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. per tre
motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma
1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con
nnodif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta
di trattazione del ricorso in camera di consiglio non
partecipata.
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132, 156
e 161 cod. proc. civ.
La censura è fondata.
Infatti, la motivazione della sentenza impugnata è meramente
apparente, in quanto chiaramente riferita ad una questione
(ammissibilità del ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. come
strumento processuale per conseguire l’iscrizione della
ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli) manifestamente
Ric. 2016 n. 27761 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-2-

all’art. 9, comma 4, d.l. n. 510 del 1996 (conv. con legge n.

diversa da quella effettivamente oggetto di lite (opposizione a
pignoramento presso terzi).
Si tratta di un vistoso errore di videoscrittura, verosimilmente
imputabile alla serialità delle questioni trattate e quindi ad uno
“scambio” di motivazioni, che affligge irrimediabilmente il

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina
l’assorbimento dei restanti.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al
Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

provvedimento impugnato.

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