Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26089 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35678-2019 proposto da:

AGRICOLA BRIANTEA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 64/E,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIANO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3215/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il

22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.Agricola Briantea s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3215/02/2019, depositata il 22 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco, che aveva parzialmente rigettato il ricorso della medesima contribuente contro il diniego di rimborso del credito d’imposta Ires relativo all’anno 2008.

La CTR ha infatti ritenuto che correttamente il giudice di primo grado avesse applicato il principio espresso da questa Corte, secondo cui In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”.” (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5069 del 15/03/2016).

Tanto premesso, la stessa CTR ha poi confermato che solo per l’importo per il quale era stato riconosciuto il diritto al rimborso era stata prodotta la prova documentale necessaria e dimostrata la riferibilità delle ritenute d’acconto a redditi (nel caso interessi attivi) che avevano concorso a formare il reddito complessivo della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce “Insufficienza e grave contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza. Omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio”.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, premesso che la ricorrente, nella rubrica del motivo, non provvede ad individuare quale, tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, intendesse proporre, deve rilevarsi che tale indicazione non può univocamente trarsi (per le ragioni di cui infra) neanche dalla lettura del contenuto del mezzo e del corpo dello stesso.

Pertanto, il motivo, in parte qua, è inammissibile per la sua genericità, in quanto ” In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.” (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020).

Inoltre, nel contesto dell’unico motivo sono contemporaneamente proposte, tra loro coacervate in maniera inestricabile, una pluralità di censure eterogenee, ovvero la pretesa insufficienza e contraddittorietà della motivazione (censura già di per sé inammissibile, in quanto non contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis); la pretesa carenza assoluta della stessa motivazione; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Pertanto, il motivo, considerato nel suo complesso, è costituito da un’inammissibile sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, relative sia ad errori in iudicando che in procedendo, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, non risultando specificamente separata la trattazione delle plurime eterogenee doglianze (ex plurimis Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470; Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Si tratta quindi di censure che, anche all’esito della lettura coordinata dell’intero ricorso, risultano non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

2. Con il secondo motivo il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e delle altre norme in materia accertativa sull’onus probandi”.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata.

Infatti, i ripetuti riferimenti alla “motivazione dell’avviso erariale” ed alla “materia accertativa”, ed il richiamo di principi giurisprudenziali in materia, non attengono il contenuto della decisione, che pacificamente verte in tema di rimborso richiesto dal contribuente, con ogni conseguenza in termini di posizione sostanziale di quest’ultimo, che nel caso di specie è attore anche in senso sostanziale, mentre l’Amministrazione, formalmente e sostanzialmente convenuta, non soffre preclusioni processuali in ordine alle proprie difese (cfr., ex plurimis, Cass. (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020).

Inoltre, ” In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tate attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Premesso quindi il limitato ambito nel quale può rilevare la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo è anche infondato, posto che in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020, cit.).

2. Spese per soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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