Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26089 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22318-2012 proposto da:

AVV. F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI BARI,

in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/8/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

emessa l’11/05/2012 e depositata il 13/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’avv. F.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia che il 13 luglio 2012 ha riformato la decisione della CTP – Bari e ha rigettato la domanda del contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2008. Il fisco resiste con controricorso.

A seguito della notifica della relazione non è stata depositata alcuna memoria; la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016.

Col primo e assorbente motivo il ricorrente esattamente censura – per vizi motivazionali correlati a errata applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio di beni strumentali (p.c., stampante, fotocopiatrice, etc.).

L’impugnazione è centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato dal giudice d’appello, nè risultano argomentate concrete ragioni di fatto per derogarvi. Il che comporta l’accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice competente per nuovo e motivato esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità, con assorbimento dell’odierno secondo motivo in punto di spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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