Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26089 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29463-2017 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLEGRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELA CANTISANI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4511/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per violazione del divieto di bis in idem, le domande risarcitorie proposte da S.T. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento in relazione ad un pregresso mobbing ai suoi danni;

che avverso tale pronuncia S.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’Azienda intimata non ha svolto attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che i fatti e le questioni dedotti nel presente giudizio fossero i medesimi che erano stati oggetto dell’accertamento contenuto nella sentenza n. 3006/2009 resa inter partes della Corte di appello di Napoli, nonostante che le domande proposte in quel giudizio concernessero esclusivamente il risarcimento dei danni patrimoniali e si fosse fatta espressa riserva in merito ai danni-non patrimoniali, mentre nel presente giudizio era stato domandato il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, e che i fatti posti a base dell’odierna pretesa consistessero in condotte diverse e ulteriori rispetto all’impossibilità di svolgere attività c.d. intra moenia, che aveva viceversa formato oggetto dell’accertamento passato in giudicato;

che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale valorizzato, al fine di escludere la ricorrenza di un bis in idem, l’espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni non patrimoniali;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;

che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, ben possono essere proposte in separati processi, fermo restando che, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. S.U. n. 4090 del 2017);

che, a chiarimento dell’anzidetto principio, si è precisato che il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 17019 del 2018);

che, sotto altro ma concorrente profilo, è del pari consolidato il principio di diritto secondo cui l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talchè, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed ilpetitum del primo (cfr. da ult. Cass. n. 5486 del 2019);

che, alla luce dei suesposti principi, deve ritenersi ormai superato l’orientamento più remoto che ammetteva per il danneggiato la possibilità di una manifestazione esplicita di volontà volta a precisare che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esaurivano l’intero danno patito e a rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate, purchè fosse inequivocamente rivelato che la parte, avvalendosi del suo potere dispositivo, avesse inteso agire solo per una parte del suo credito (cfr., in tal senso, Cass. n. 26687 del 2005), dovendo piuttosto concludersi nel senso che, salvo che risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, siano precluse dal divieto di bis in idem tutte quelle pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo del giudicato medio tempore intervenuto o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo oggetto di esso;

che, applicando alla fattispecie gli anzidetti principi di diritto, risulta evidente l’infondatezza delle censure mosse all’impugnata sentenza, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato la sussistenza di un interesse oggettivamente qualificato che potesse giustificare la riserva di proporre in separata sede le domande risarcitorie relative ai danni non patrimoniali e inscrivendosi, per contro, le ulteriori condotte allegate a fondamento dell’odierna domanda nel medesimo ambito oggettivo del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3006/2009, del quale costituiscono propriamente il deducibile;

che a diverse conclusioni non induce il rilievo secondo cui affatto arbitrariamente la Corte territoriale partenopea, nella prima sentenza resa inter partes, avrebbe esteso l’ambito del giudizio “anche in punto di (mancata) vessatorietà della condotta aziendale, ampliando così indebitamente il thema decidendum senza che vi fosse una specifica domanda sul punto”, dal momento che, semmai, codesto (in ipotesi) indebito ampliamento del thema decidendum avrebbe dovuto essere impugnato per cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c., ben potendo sul punto configurarsi una soccombenza parziale capace di radicare l’interesse all’impugnazione;

che, corretta negli anzidetti termini la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimata svolto attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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