Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26089 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA FIORITA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA (OMISSIS) – già Azienda

Agricola La Fiorita Scarl in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 22,

presso lo studio dell’avvocato ROCCHETTI NICOLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROCCIOLETTI GIUSEPPE, giusta procura

speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARTINI SPA (OMISSIS) già Agricola Zootecnica Marchigiana Srl in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio

dell’avvocato TRANE PASQUALE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCARLATELLA SERGIO, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

43.2010, depositata il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Nicola Rocchetti che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Pasquale Trane che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello (del 10 marzo 2010), la quale, in sede di rinvio, nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di soccida, condannava la società La Fiorita al pagamento in favore della Zootecnica di circa Euro 26.000,00, oltre accessori, pari alla differenza tra i danni lamentati dalla società Zootecnica e il minimo contrattualmente pattuito dovuto alla Fiorita, confermando sul punto la sentenza di primo grado ed, in particolare, la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice.

2. L’unico motivo di censura – pur deducendo in rubrica anche la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – si sostanzia, nella parte esplicativa, nella sola denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Resiste con controricorso la Martini Spa (già Agricola Zootecnica marchigiana srl).

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

PROPOSTA DI DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e l’inammissibilità è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

2. In generale, di recente la sesta sezione della Corte ha confermato, come consolidato, il principio secondo cui Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1) (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

In particolare, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, riprendendo ed arricchendo un consolidato indirizzo, si è affermato che In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4201).

3. Nella specie, il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui fa proprie le valutazioni della consulenza, quanto a insufficienza di personale addetto all’allevamento, al consumo eccessivo di mangime, all’eccesso di mortalità dei suini. In particolare, rispetto al personale, la sentenza darebbe rilievo alle mancate informazioni al ctu da parte della La Fiorita, mentre sul punto la relazione del consulente sarebbe criptica (p. 24 ricorso). Rispetto agli altri profili, la sentenza avrebbe condiviso le conclusioni di inadempimento ritenute dal ctu senza esaminare la stessa relazione da cui tale inadempimento non emergerebbe (p. 26, 27 ricorso). Inoltre, la sentenza avrebbe ritenuto l’inadempimento omettendo di considerare i poteri di direzione e ispettivi derivanti alla Zootecnica dal contratto (p. 23, 27 ricorso) e l’essere il contratto cessato per volontà della La Fiorita (p. 28 ricorso), a conferma della mancanza di critiche alla conduzione dell’allevamento, desumibile anche dalla mancanza di contestazioni scritte prodotte.

3.1. In violazione del principio di autosufficienza, ora ratificato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, applicabile ratione temporis, nel ricorso non sono riportate le parti rilevanti e invocate della consulenza tecnica, nè è indicato se la stessa sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito; nè la consulenza è indicata come allegata al ricorso. Allo stesso modo, non sono riportati il contratto e l’atto di recesso.

4. La ricorrente, inoltre, denuncia la motivazione nella parte in cui da rilievo alle condizioni igieniche dell’allevamento risultanti dalla consulenza, nonostante il sopralluogo dell’esperto fosse avvenuto a distanza di anni dalla cessazione del rapporto di soccida, quando l’allevamento era condotto da altro soggetto.

Se è vero che la sentenza non tiene conto del dato temporale – peraltro neanche controverso in causa (p. 12 controricorso) – la censura avanzata non è idonea, con conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo, atteso che nel ricorso non è neanche dedotto per quale ragione l’0ininfluenza delle condizioni igieniche documentate nel sopralluogo costituisce un fatto decisivo per il giudizio. Non è dedotto, infatti, perchè tale fatto sarebbe idoneo a incidere rispetto all’astratta possibilità di una diversa soluzione della controversia, nonostante gli altri profili della motivazione esaminati (esemplificativamente, Cass. 7 dicembre 2004, n. 22979).”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA