Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26088 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32996-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TULLIO MATARESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1706/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1706/05/2018, depositata il 25 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì, che aveva accolto il ricorso del contribuente D.R. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2010, in materia di Irpef, in ragione della presunzione della distribuzione pro quota dei maggiori utili non contabilizzati dalla T.C.S. Motorsport s.r.l. in liquidazione, società a ristretta base azionaria, della quale era socio il contribuente.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti la sentenza impugnata è motivata esclusivamente con la circostanza che l'”atto presupposto dell’avviso di accertamento”, ovvero l’accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base azionaria, è stato oggetto di ricorso della contribuente, accolto in primo grado, e che l’appello erariale avverso la relativa sentenza della CTP è stato respinto “in data odierna”.

Il richiamo alla sentenza resa sull’accertamento societario si limita alla menzione del numero della stessa e del suo esito di rigetto dell’appello dell’Ufficio.

In materia, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza e’, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018).

In base a tali principi, è quindi nulla la sentenza impugnata.

La stessa decisione, peraltro, è comunque errata laddove il rinvio alla sentenza resa sull’accertamento societario dovesse intendersi come applicazione di un preteso effetto pregiudicante di tale decisione.

Infatti è vero che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 752 del 19/01/2021).

Tuttavia, in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale, dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 331 del 13/01/2021).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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