Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26088 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25608-2017 proposto da:

SL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO DI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI

426, presso lo studio dell’avvocato MARCO BADAGLIACCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALBERTO BORREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 974/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.4.2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato SL s.r.l. a pagare a L.G. somme da questi pretese per indennità di trasferta;

che avverso tale pronuncia SL s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che Giorgio Lucatelli ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che i fatti dedotti nel ricorso introduttivo a fondamento della domanda di corresponsione dell’indennità di trasferta dovessero considerarsi non contestati; che, al riguardo, è consolidato il principio secondo cui il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass. n. 20637 del 2016);

che, nella specie, nè il ricorso introduttivo del giudizio nè la memoria di costituzione dell’odierna ricorrente risultano trascritti nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nelle loro parti necessarie a circoscrivere il fondamento fattuale della censura, e nemmeno si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi sarebbero attualmente reperibili, di talchè non può che darsi continuità all’anzidetto principio di diritto e dichiarare l’inammissibilità del ricorso, provvedendo come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che si liquidano in Euro, 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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